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Articolo pubblicato il 17-11-2004
di Anna Maria Daniele

Numero 10 - Anno I
17 Novembre 2004





Responsabilità nei mass torts

Val Ferret - Valle d'Aosta

I mass torts sono danni diffusi provocati da disastri di notevole intensità. I disastri possono essere di vari tipi: eventi isolati che ledono contemporaneamente molti soggetti; danni a catena, causati da un prodotto, che danneggia numerose vittime in un determinato periodo di tempo; disastri che provocano lesioni, e a persone o e a cose, su un determinato territorio.
Tali mass torts hanno come caratteristica comune, la produzione di lesioni ad un numero indeterminato di individui.



Responsabilità civile

La tutela ambientale è la sfera che ha maggiormente interessato l'ordinamento giuridico, basta pensare a Chernobyl, la petroliera Erika e i numerosi disastri che hanno interessato il Mediterraneo.
La legge che disciplina questa materia è la l. n. 348 del 1986.
L'articolo 18 della stessa, tuttavia, ha previsto un diritto al risarcimento solo a favore dello Stato, nulla predisponendo per il singolo cittadino.
Nel 1987 la Corte Costituzionale si è espressa proprio su questo punto, chiarendo che la norma pur attribuendo il diritto sociale all'ambiente a favore dello Stato, non esclude, per ciò solo, la risarcibilità anche ai singoli, che dallo stesso evento abbiano subito danni.
Ciò significa, però, che questi ultimi non avendo una specifica tutela, dovranno ricorrere alle comuni regole sulla responsabilità civile.

Il nostro sistema giuridico si struttura su una serie di responsabilità che hanno natura diversa. Quelle che più si avvicinano alle fattispecie, qui richiamate, sono dettate dall'articolo 2050 e dall'articolo 2043 del codice civile.

Il primo disciplina la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose:

"chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno".

Il secondo (articolo 2043) invece disciplina il risarcimento per fatto illecito:

" qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno".

Molto spesso l'azione, provocatrice del danno, è riconducibile ad un'attività pericolosa. Questo fa sì che la norma, maggiormente richiamata, sia quella di cui all'articolo 2050.

Come si può desumere dalla stessa, la responsabilità in questione ha dei caratteri peculiari non solo rispetto all'oggetto, ma anche rispetto all'onere della prova.

Il codice, difatti, stabilisce che l'onere di provare l'adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno non è della vittima, ma di chi esercita l'attività pericolosa, questo come eccezione al principio che vuole l'onere della prova in capo a colui che ricorre in giudizio per far valere i propri diritti. È chiaro che, anche se esonerata dall'effettuare tutto l'onere probatorio, la vittima dovrà provare, comunque, che il danno ricevuto sia conseguenza immediata e diretta dell'evento qui considerato.

Se, viceversa, l'attività non è configurabile come pericolosa, allora si applicherà l'articolo 2043, il quale prevede che l'onere probatorio (colpa o dolo, nesso causale, evento dannoso) ricada totalmente su chi esperisce un giudizio, mentre il convenuto dovrò solo difendere la sua posizione.

Il singolo a quale risarcimento può mirare, se ci sono gli estremi?

Il codice prevede tre tipi di risarcimento: il risarcimento in forma specifica, che implica il ripristino dello stato delle cose prima della verificazione dell'evento disastroso; il risarcimento per equivalente, che liquida il danno in forma di denaro, e, infine, un'azione inibitoria, che impedisce la prosecuzione o il verificarsi del fatto illecito.

Se consideriamo l'articolo 18 della legge citata, lo stesso dispone che sia ripristinato lo stato dei luoghi a spese del responsabile.

La condizione, grazie alla quale si può ricorrere a quest'ultima tutela, è l'oggettiva circostanza del ristabilimento della situazione preesistente. Quindi non solo Stato può richiedere questa particolare protezione, essa è concessa altresì, al singolo cittadino, pur se attraverso i rimedi apprestati in via generale da codice civile.

Tutto questo discorso riguarda sia la risarcibilità del danno patrimoniale, ossia una perdita apprezzabile nel proprio patrimonio, sia del danno biologico, ossia della lesione che coinvolge l'integrità psico-fisica dell'individuo.

Come è protetto dal sistema il singolo che ha ricevuto semplicemente (senza danni fisici o patrimoniali) un turbamento psicologico dal disastro verificatosi?

È il caso questo dello scoppio nella fabbrica Icmesa a Severo, nel reparto dove si produceva triclorofeno, il quale, per l'aumento della temperatura, si era trasformato in diossina, (composto altamente tossico) che si era sprigionato nell'ambiente.

In seguito a questi incidenti, un cittadino dell'area compresa nel Comune in questione si era sottoposto a continui controlli sanitari, riportando un grave turbamento psichico (e non una menomazione psicofisica) di cui chiedeva il risarcimento.

Il caso è particolare, perché in base ad una sentenza storica della Corte Costituzionale del 1986, si era ormai statuito che il danno morale soggettivo, inteso come transeunte turbamento psicologico, fosse risarcibile sono come danno-conseguenza di un danno evento, quale per esempio la menomazione psicofisica o la perdita patrimoniale.

Cioè in poche parole, se si riportava una lesione fisica o si aveva un danno patrimoniale, allora si potevano presentare anche gli estremi della risarcibilità di un danno morale.

Ebbene nel 2002 la Corte di Cassazione (con sentenza n .2515 del 21 febbraio del 2002) ha ribaltato i termini della questione.

La stessa ha argomentato partendo da questi punti:

  1. " la risarcibilità del danno non patrimoniale incontra nel sistema il limite dell'esplicita previsione legislativa, che, per quanto il danno reato, è realizzata con il rinvio dell'art.2059 c.c. all'art.185 c.p. e da questo a singole figure di reato;
  2. occorre, a tal fine, che il reato incida su una posizione soggettiva che può ben essere rappresentata, nel caso di delitto di disastro colposo ex art.449 del diritto alla salute nella sua esplicazione di diritto alla salubrità dell'ambiente, suscettibile di tutela aquiliana diretta ed autonoma rispetto a quella indiretta ed indifferenziata apprestata dalla legge sull'inquinamento
  3. per delimitare l'area del danno risarcibile in relazione alla possibilità che il reato produca perturbamenti psichici in un numero indeterminato di persone, risulta applicabile il criterio all'art.1223 c.c., che, richiamato dall'articolo 2056, comporta che la risarcibilità dei perturbamenti psichici richiede che essi costituiscono conseguenza diretta e immediata del reato, nel senso, altresì, che il collegamento tra danno e interessi protetti dalla norma penale può essere colto sia in via primaria e sia in via secondaria".


(-Nota: l'articolo 449 c.p. stabilisce che chiunque cagiona per colpa un incendio o un altro disastro che pone in pericolo la pubblica incolumità è punito da uno a cinque anni. Inoltre, raddoppia le pene nel caso di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave, adibita a trasporto di persona o di caduta di un aeromobile, adibito a trasporto di persona.
-Nota: La responsabilità aquiliana è un altro nome della responsabilità extracontrattuale, che non deriva, in altre parole, dall'inadempimento di un contratto, ma da un illecito, prevista dall'articolo 2043, precedentemente citato nel testo)

In poche parole basta la presenza di un reato per poter risarcire il danno morale a prescindere dalla presenza di altri danni.

È da sottolineare che il reato, in questione, è particolarmente configurato.
" decisiva per la soluzione della questione è la nature del reato ex art.449 c.p.:
delitto colposo di pericolo presunto (nel senso che il pericolo è implicito nella condotta e nessuna ulteriore dimostrazione deve essere fornita circa l'insorgenza effettiva del rischio per la pubblica incolumità), ma soprattutto, delitto plurioffensivo, in quanto con l'offesa al bene pubblico immateriale ed unitario dell'ambiente, di cui è titolare l'intera collettività, concorre sempre l'offesa per quei soggetti singoli i quali, per la loro relazione con un determinato habitat, patiscono un pericolo astratto di attentato alla loro sfera individuale"
(Cass. sentenza n .2515 del 21 febbraio del 2002).

Si può configurare un concorso tra il reato d'omicidio colposo e di crollo colposo?

A questa domanda risponde la Cassazione (sent. n. 3788 del 1982). La stessa sostiene che, poiché con un'unica condotta colposa si possono determinare due eventi, di pericolo per la pubblica incolumità e di danno per l'omicidio, in altre parole si può verificare un disastro che coinvolge l'intera comunità, mettendola però solo in pericolo, e nello stesso tempo si accerta, altresì, la morte di qualcuno, si può ritenere responsabile l'agente e del primo e del secondo reato.
Il primo delitto , quindi, non assorbe il secondo.




Autore: Anna Maria Daniele


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