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Articolo pubblicato il 17-09-2005
di Anna Maria Daniele
Numero 20 - Anno 2 17 Settembre 2005
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Responsabilità civile dei monopoli di Stato per morte del fumatore abituale da neoplasia polmonare
Il caso affrontato dalla Corte d'Appello di Roma nel 7 marzo del 2005 riguarda la responsabilità dell'ETI, Ente Tabacchi Italiano, per la morte, verificatasi nel 1991, di un fumatore abituale causata da un tumore al polmone.
La stessa Corte ha condannato al risarcimento del danno l'ETI, ritenendolo responsabile dei danni subiti dai congiunti per la morte del proprio caro affetto da neoplasia polmonare, dipendente dal fumo da sigarette.
Il giudice dell'appello, preliminarmente, riconosce legittimato passivo (colui cioè nei confronti del quale è stata promossa l'azione legale) nella causa in oggetto l'ETI, trasformato in S.p.a nel giugno del 2000 con capitale interamente detenuto dal Ministero delle economia e delle finanze e, perciò solo, titolare di tutti i rapporti passivi e attivi dell'Amministrazione del Monopolio dello Stato.
Nel merito, la difficoltà nell'individuare la responsabiltà in capo all'ETI è stata trovare il nesso causale tra la morte del fumatore e le inalazione di fumo di tabacco.
Il giudice ha dovuto dimostrare, cioè, che "l'evento (tumore al polmone) possa inquadrarsi tra le conseguenze normali ed ordinarie del fumo e si ponga, quindi, nell'ambito delle normali linee di sviluppo della serie causale, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, pur in difetto di certezza assoluta, al di là di ogni ragionevole dubbio". Per far ciò, la Corte si è servita di un'indagine espletata da una complessa consulenza tecnica.
Prima di tutto, si è dovuto stabilire se il tumore al polmone che ha colpito la parte in causa abbia avuto natura di neoplasia primitiva o sia stato un tumore secondario.
La Corte ha ritenuto più attendibile la tesi secondo la quale con elevata probabilità il tumore si è manifestato sotto forma di neoplasia primitiva. Difatti, il perito ha evidenziato che :"la lesione è unica, con caratteri istologici citologici del carcinoma indifferenziato a grandi cellule o dell'adenocarcinoma solido con produzione di muco, entrambi classificati dalla organizzazione mondiale della sanità come tumori primitivi del polmone, mentre le metastasi si caratterizzano per lo più per la molteplicità di lesioni: è improbabile l'esistenza di un carcinoma clinicamente occulto del colon, metastico al polmone, contrariamente a quanto ipotizzato dai c.t. di parte dell'ente tabacchi, perchè un tale tumore, a parte la mancanza di qualsiasi esame che lo abbia evidenziato, avrebbe avuto una migliore differenziazione rispetto alla maggior parte dei tumori primitivi del polmone e, segnatamente, rispetto all'adenocarcinoma riscontrato, che è un tumore scarsamente differenziato; l'indagine molecolare ha rilevato una mutazione di K-ras in corrispondenza della posizione 1 del codone 12 associata a tumore polmonare, mentre la mutazione associata a cancro del colon si verifica in corrispondenza della posizione 2 del codone 12; l'esame della biopsia esofagee e gastriche escludono la presenza di una neoplasia nel tratto esofago-gastrico".
La Corte ha, peraltro, basata la sua decisione anche su un esame epidemiologico, dal quale è emerso che il soggetto viveva in condizioni ambientali e familiari tali da non ingenerare alcun dubbio circa la provenienza del tumore.
Difatti, lo stesso pur lavorando come insegnante in una scuola di agraria, non esercitava funzioni che lo esponevano al contagio con i pesticidi. Peraltro, non si erano riscontrati casi di neoplasia nella sua storia familiare e l'esposizione ad agenti inquinanti era stata limitata dal fatto che lo stesso fosse vissuto sempre in piccoli centri urbani.
Chiariti questi punti, il passo successivo che affronta la Corte riguarda il problema della responsabilità dell'Eti anche in mancanza di un obbligo di informazione (introdotto, poi, con la l. 428/90, d.leg. 184/03, direttiva 2001/37/ce) sulla nocività del prodotto in capo a questi.
Ebbene, a questo proposito la Corte giunge alla conclusione che "l'Eti , producendo e vendendo tabacchi, esercitava un'attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., per la ragione che i tabacchi, avendo quale unica destinazione il consumo mediante fumo, contenevano in se, per la loro stessa natura e per la loro composizione biochimica, una potenziale carica di nocività, potendo dal fumo derivare danno alla salute, in molti casi, il peggiore dei mali, il cancro ai polmoni.
E poiché quell'insidia aveva come bersaglio la salute, ossia un bene primario dell'uomo, tutelato dalla Carta Costituzionale, (art.32) come diritto fondamentale del cittadino, l'ente era obbligato ad usare ogni cautela per evitare che il rischio si tramuti in danno concreto"
Appare evidente che la circostanza per la quale non si sia violata alcuna norma sia ininfluente ai fini della responsabilità dell'ente.
Peraltro, non va ad esonerare l'ETI da responsabiltà la circostanza per cui il consumatore avrebbe comunque potuto scegliere tra il fumare o il non fumare, visto che, comunque, l'ente non ha fornito alcuna prova contraria di aver adottato tutte le misure idonee tali da evitare il danno.
A prescindere dalla vittoria riportata giudizialmente dai parenti della vittima, essa è pur sempre una vittoria amara; il mio consiglio è di non fumare e vincere così il regalo più bello che la vita ci offre: la vita stessa.
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Autore: Anna Maria Daniele
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