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Articolo pubblicato il 17-10-2004
di Anna Maria Daniele
Numero 9 - Anno I 17 Ottobre 2004
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Non costituisce il reato di esercizio abusivo della professione di fisioterapista lo svolgimento di attività di riabilitazione da parte di un medico
L'articolo 348 del codice penale statuisce che è punito: " chiunque esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato"
Lo scopo della norma è quello di garantire ai cittadini, attraverso il possesso dell'abilitazione, i requisiti di idoneità e di competenza del professionista cui si rivolgono.
È chiaro, quindi, che la condotta abusiva si esplica nell'esercitare l'attività in mancanza del titolo richiesto. La condotta è illecita in presenza anche di un solo atto non autorizzato, a nulla rilevando il fine di lucro o il conseguimento di un compenso.
Per completezza nell'esposizione, è necessario rilevare che tale norma rientra nelle tipiche "norme penali in bianco". Si intende per queste ultime, norme che, pur essendo complete nella sanzione, rimandano il contenuto del precetto ad altre norme.
La Cassazione (n. 25 settembre 2003, sezione VI penale) ha specificato chiaramente questo concetto in una causa riguardante esercizio della professione di fisioterapista e lo svolgimento di attività di riabilitazione da parte di un medico.
La Corte, ebbene, si espressa in questi termini: " è risaputo che l'articolo 348 c.p. ha natura di norma penale in bianco, che postula, come si evince dalla stessa formulazione del testo normativo (cfr. l'avverbio "abusivamente") l'esistenza di altre disposizioni di legge, che stabiliscono le condizioni oggettive e soggettive, in difetto delle quali non è consentito, ed è quindi abusivo l'esercizio di determinate professioni".
Le disciplina, cui si fa riferimento, sono il decreto legislativo n. 502 del 1992 e il decreto del Ministero della Sanità del 3 maggio 1994.
Il primo ha, tra le altre cose, ampliato e modificato i profili sanitari dei non laureati in rapporto alle nuove esigenze dei servizi pubblici e privati, ha, altresì, approvato gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario di durata triennale e ha abilitato all'esercizio della professione coloro che hanno conseguito il diploma universitario, previa iscrizione al relativo albo.
Il decreto del ministero del '94 è quello che, tuttavia, ha una più stretta rilevanza nel caso in questione.
Questo, difatti, ha individuato la figura del fisioterapista a livello universitario e il relativo profilo professionale.Ha disciplinato, inoltre, il percorso formativo che termina nel rilascio di un attestato di formazione specialistica e nell'iscrizione nel relativo albo.
Questa premessa è necessaria al fine di comprendere la decisione (prec. cit.) della Cassazione che ha stabilito che " non è ravvisabile il reato di esercizio abusivo della professione di fisioterapista nello svolgimento, da parte di un medico, dell'attività di riabilitazione".
La Corte, difatti, in primo luogo, specifica che la normativa prima richiamata è riferita ai non laureati e non ai medici che già sono in possesso della stessa.
Il diploma di specializzazione nella riabilitazione, dunque, non può costituire un requisito indispensabile per esercitare la terapia riabilitativa da parte di un medico.
L'attività medica è caratterizzata, precisamente, da autonomia "sia nella scelta dell'intervento sia nell'accettazione o meno delle domande di assistenza…….Il medico, come professionista, parte di un contratto d'opera, o di un rapporto di lavoro subordinato, può esplicare la professione nei settori di diagnosi o di cura, e poiché la sanità comprende la medicina preventiva, quella riabilitativa, l'igiene, la diagnostica strumentale di laboratorio, ecc., in ciascuno di tali settori, egli può prestare la propria opera, previo conseguimento dell'iscrizione all'albo professionale, che il D.M. 15 novembre del 1980 subordina al superamento di alcune prove sull'idoneità del candidato a offrire prestazione di medicina curativa o riabilitativa "
La Corte, tuttavia, non dimentica di citare professioni per le quali il possesso del diploma specifico rimane un requisito indispensabile; i casi riguardano la professione di odontoiatria, individuata ed organizzata dal d.p.r. 135/80, quella del medico radiologo e del medico anestesista.
Poiché nel caso di attività riabilitativa, non è prevista alcuna norma, in questo senso, la Corte ne deduce che " nulla vieta a chi è in possesso dell'abilitazione all'esercizio della medicina di scegliere la branca di essa da praticare, escludendone altre".
Il titolo, dunque, di cui parla l'articolo citato, il 348 c.p., per evitare l'"abusivismo" nell'esercizio dell'attività professionale, è la sola laurea in medicina con l'iscrizione all'albo.
È un caso questo di notevole rilievo, vista la novità dell'argomento.
Difatti, tanto è cospicua la giurisprudenza che si occupa degli operatori dell'attività sanitaria ausiliaria che agiscono nel campo riservato ai medici (cass.25 novembre1987, Cass.30 sett1980, Cass. 31 ottobre 1968, Cass. 11 gen 1999, Cass. 10aprile 2003, Cass. 27 marzo 2003 etc..), quanto povera nel senso opposto.
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Autore: Anna Maria Daniele
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