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Articolo pubblicato il 17-06-2005
Anna Maria Daniele

Numero 17 - Anno 2
17 Giugno 2005





Sulla dichiarazione giudiziale di paternità e di maternità.

La dichiarazione di paternità e maternità giudiziale è stata oggetto di una recente sentenza della Corte di Cassazione (sez.I civile, n.13665 del 22 luglio 2004), la quale ha statuito che:
« 1. I principi di libero convincimento del giudice e di libertà della prova, in forza della quale tutti i mezzi di prova hanno pari valore, operano anche quanto all’azione di accertamento giudiziale della paternità e maternità naturale, senza limitazioni, sicché per tale azione il giudice non è tenuto a seguire alcun ordine gerarchico o cronologico nell’ammissione ed assunzione dei mezzi di prova ben potendo egli disporre, senza ulteriori passaggi, una consulenza tecnica d’ufficio di natura ematologia-immunogenetica, sulle cui conclusioni, unitamente agli altri elementi probatori acquisiti, può fondare la sua decisione.

2. In materia d’accertamento giudiziale della paternità e della maternità, le indagini ematologiche e immunogenetiche, in quanto ormai affidabili, possono fornire elementi di valutazione sia per escludere che per affermare il rapporto biologico di paternità, non rilevando il carattere probabilistico delle risultanze di tali indagini, comune a tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche, cui è sempre imminente la possibilità di errore».


Prima di analizzare la decisione della Corte, è necessario comprendere (anche se per grandi linee e in maniera alquanto semplicistica) in cosa consiste il c.d. test di paternità/maternità.

Il test di paternità/maternità si basa su tecniche di biologia molecolare. Consiste, infatti, nello studio del DNA delle cellule, estratto dai linfociti del sangue periferico, dalle cellule presenti nelle urine o da altri campioni biologici.

Il DNA è il materiale genetico contenuto da tutte le cellule del nostro corpo, sotto forma di strutture filamentose chiamate cromosomi. Ogni cellula del nostro corpo contiene 23 coppie di cromosomi.

Al momento del concepimento 2 gameti si fondono ripristinando le 23 coppie di cromosomi, che deriveranno quindi per metà dalla madre e per metà dal padre.

Di conseguenza, ogni bimbo eredita il 50% dei suoi geni da un genitore e il 50% dall’altro.

Ecco, dunque, che, una volta prelevati dalla madre, dal figlio e dal presunto padre una serie di marker ed esaminati i marker genetici della madre biologica e del figlio, si può risalire a quelli genetici appartenenti al padre biologico.

Se il presunto padre non mostra di avere, nel suo tracciato del DNA, ottenuto al sequenziatore 2 o piu' di questi marker genetici, egli dovrà essere escluso come padre biologico.

Orbene, quello che rileva in sede di diritto, è la certezza delle risultanze di questo test, per l’evidente ragione che la dichiarazione di paternità comporta in capo a tutti i soggetti coinvolti conseguenze giuridiche di non poco conto. La dichiarazione giudiziale di paternità, difatti, deriva da una sentenza giudiziale ad effetto dichiarativo, perché accerta solo una condizione già preesistente, costituita dal fatto della procreazione. Ed è da questo momento che in capo al figlio maturano i diritti di un figlio naturale.

Tuttavia, ciò che risulta più difficile in sede giudiziale è la prova del fatto.

La sentenza in evidenza (n.13665/2004) è fondamentale in questo senso, perché è sintomatica della circostanza che oramai le indagini ematologiche e genetiche sono diventate la prova “regina” in tale ambito giuridico.

Precisamente, il giudice nella prima parte del dispositivo ha chiarito che la prova del DNA può essere ammessa senza la previa assunzione di altre prove.

Ebbene, la Corte prende spunto dall’art. 269 del codice civile, il quale, al secondo comma, recita che:«La prova della paternità e maternità può essere data con ogni mezzo» e, all’ultimo comma, che : «La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale

In primo luogo, la Corte ribadisce che la norma citata è conforme al dettato costituzionale, e, precisamente, all’art. 30 della Costituzione, che assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, e all’articolo 116 del codice di procedura civile, che stabilisce che il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga diversamente.

Chiarito ciò, la Corte spiega che il principio di libertà delle prove:« non tollera surrettizie limitazioni; né mediante la fissazione di una sorta di “gerarchia assiologia” tra i “mezzi di prova”, idonei a dimostrare la paternità e la maternità naturale, né, conseguentemente, mediante l’imposizione al giudice del merito di un”ordine cronologico” nella loro ammissione ed assunzione, a seconda del “tipo” di prova dedotta».

Quindi, la limitazione imposta dall’ultimo comma dell’art. 269 va a puntualizzare unicamente che non sono sufficienti come mezzi di prova la sola dichiarazione della madre e l’esistenza di rapporti tra madre e il preteso padre all’epoca del concepimento. La norma, cioè, non limita il ricorso alle indagini ematologiche e immunogenetiche solamente dopo l’esperimento di tutte le prove storiche, bensì vieta al giudice di decidere esclusivamente in presenza di quelle sole circostanze. Il test del DNA, pertanto, può essere richiesto anche come prima prova.

Peraltro, l’escussione del test del DNA senza la previa assunzione di altre prove, nel caso di specie, non è facilmente prevedibile visto che l’azione per la dichiarazione di paternità e maternità giudiziale è ammessa, «solo quando concorrono specifiche circostanze tali da farla apparire giustificata» (I comma dell’art.274).

Difatti, prima di aprire il processo teso a dichiarare giudizialmente la paternità, si definisce l’ammissibilità dello stesso attraverso una analisi, se pur sommaria, di indizi, prove e circostanze di fatto e di diritto, che verranno utilizzate, poi, nel giudizio di merito.

La seconda parte della sentenza, inoltre, va a rafforzare l’opinione che le indagini ematologiche e immunogenetiche sono uno strumento garantito di accertamento della paternità e maternità naturali.

La corte rileva che non va ad sminuire tale efficacia il fatto che « esse sono suscettibili di utilizzazione solo per valutazioni meramente probabilistiche, in quanto tutte le asserzioni delle scienze fisiche e naturalistiche hanno natura probabilistica (anche quelle solitamente espresse in termini di “legge”) e tutte le misurazioni (anche quelle condotte con gli strumenti più sofisticati) sono ineluttabilmente soggette ad errore, sia per ragioni intrinseche (c.d. errore statistico) che per ragioni legate al soggetto che esegue o legge le misurazioni (cd. errore sistematico)»

La Corte specifica, inoltre, che le critiche mosse al tale tipo di indagine sono state sollevate in «un tempo in cui i metodi di ricerca seguiti per le indagini siffatte non erano certamente così sofisticati ed affidabili come nel tempo presente, attraverso il continuo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica anche in questo specifico settore
»

In conclusione, tale sentenza ribadisce e rafforza, per ciò che concerne la ricerca della paternità, in primo luogo, il principio del libero convincimento del giudice, il quale può assumere, senza alcun ordine cronologico o gerarchico, mezzi di prova a sostegno del suo giudizio e, in secondo luogo, l’affidabilità giuridica, anche se in termini probabilistici, delle indagini ematologiche e immunogenetiche.


Autore: Anna Maria Daniele


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