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Articolo pubblicato il 30-07-2005
di Anna Maria Daniele
Numero 18/19 - Anno 2 30 Luglio 2005
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Omeopatia ed esercizio abusivo della professione medica
Sulla scia di una giurisprudenza consolidata, il Tribunale di Reggio Emilia con ordinanza del 4 giugno 2004 ha statuito che "è configurabile il reato di esercizio abusivo della professione di medico nella pratica dell'Omeopatia, attuata mediante la visita di persone, la prescrizione di farmaci, l'indicazione dei loro dosaggi".
L'abusivo esercizio di una professione è disciplinato dal codice penale all'articolo 348, il quale sanziona con la reclusione fino a sei mesi o con multa da 103 a 516 euro chiunque abusivamente eserciti una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
Orbene, l'Omeopatia è un metodo di cura consistente nella somministrazione in minime dosi di sostanze che se somministrate ad alte dosi a una persona sana, tramite intossicazione, provocherebbero gli stessi sintomi della malattia che si vuole combattere.
La nascita dell'Omeopatia risale al 1790, allorché il medico Samuel Hahnemann formulò per la prima volta la cosiddetta "legge della similitudine", ossia che un determinato disturbo può essere curato col suo simile. Il principio, in altre parole, di questa metodologia è che la malattia si può curare (o prevenire) con ciò che può provocarla. Questo metodo è anche alla base del principio della vaccinazione, enunciato da Edward Jenner. È, in ogni modo, un metodo alternativo alla c.d. "allopatia", in pratica al sistema di cura che sfrutta l'azione dei principi contrari a quelli che hanno provocato la malattia.
L'Omeopatia può essere equiparata alla professione medica?
A questa domanda dà una risposta alquanto esauriente il Tribunale calabrese.
Prima di tutto, si è sottolineato che non vale ad escludere l'Omeopatia dalle professioni mediche la circostanza per la quale questa attività non sia "oggetto di alcuna disciplina universitaria e/o di successiva professione per la quale è necessaria l'acquisizione di un titolo di Stato". Difatti, "l'assenza dell'Omeopatia come titolo accademico o come materia di studio delle facoltà di medicina non esclude certo che essa si muove in un campo, la cura delle malattie, corrispondente appunto a quello della medicina per così dire ufficiale".
Lo stesso oggetto dell'Omeopatia, di fatto, non sembra così diverso da quello della medicina tradizionale, poiché, pur se attuato con metodi e tecniche non riconosciuti dalla medicina ufficiale, è finalizzato alla diagnosi e alla cura delle malattie dell'uomo.
"Se a ciò si aggiunge l'intrinseca eccentricità dell'Omeopatia rispetto al sapere medico tradizionale, pare evidente, a fortori, che l'esercizio di tale attività deve essere subordinato al controllo, di natura pubblicistica, dell'esame di abilitazione e dell'iscrizione all'albo professionale e, prima ancora, al conseguimento del titolo accademico della laurea in medicina: sarebbe infatti paradossale imporre tali obblighi e requisiti a chi intende curare pazienti dopo essersi formati su testi della scienza medica ufficiale e non esigerli, invece, per chi voglia svolgere un'attività terapeutica in base a nozioni e metodi alternativi non riconosciuti dalla comunità scientifica e basati su titoli di studio che lo Stato ammette. Conclusione, questa, che si rafforza anche tenendo conto dell'indubbia interferenza dell'attività dell'omeopata con un bene giuridico primario come la salute, che viene tutelata attraverso un imponente complesso di norme anche di rango costituzionale, attraverso la predisposizione di strutture pubbliche ad hoc e, non ultimo, con la previsione di specifici controlli sui soggetti che esercitano la privatamente l'attività medica".
A tal proposito si è espressa il 25 febbraio 1999 anche la sez. VI della Corte di Cassazione penale con sentenza n. 2652. La Stessa, precisamente, ha stabilito che integra il reato di esercizio della professione medica "la condotta di chi effettua diagnosi e rilascia prescrizioni e ricette sanitarie per prodotti omeopatici perché tali attività rientrano nell'esercizio di un'attività sanitaria che presuppone, per il legittimo espletamento, il possesso di un valido ed idoneo titolo; rimarcando che se i rimedi "omeopatici" non sono riconosciuti dallo Stato, certamente non sono vietati ma sono rimessi alla libera scelta dell'interessato d'accordo con il suo medico curante dal quale le ricette devono essere redatte; sempre applicando l'articolo 348 c.p., si ritenne, perciò, realizzato il reato in questione quando l'attività non venga svolta da un'esercente la professione medica e si sostanzi nella diagnosi e nella prescrizione dei rimedi suggeriti e delle modalità della loro assunzione"
Quest'ultima pronuncia appare del tutto conforme al sistema, se si considera che numerosi prodotti utilizzati in Omeopatia risultano oggi iscritti nella farmacopea ufficiale italiana, atteso che sono comunemente utilizzati dalla stessa medicina allopatica.
Peraltro, dal 1992, prima a livello comunitario e poi nazionale, sono state emanate norme che prevedono la registrazione dei farmaci omeopatici presso il Ministro della Sanità, mentre rigorose direttive stabiliscono i dettami ed i confini per la produzione e il commercio di tali prodotti nel territorio nazionale.
Per concludere e a carattere meramente esemplificativo, la giurisprudenza ha annoverato tra le attività di esclusiva competenza dei medici attività come la chiropatrica, l'agopuntura, i massaggi terapeutici, l'ipnosi curativa, la fitoterapia, l'idrologia. Ha, viceversa, escluso dalle stesse la misurazione della potenza visiva con prescrizione di lenti a contatto, l'attivazione di una ginnastica oculare rieducativi mediante apparecchiatura elettronica, la depilazione con gli aghi, la misurazione della pressione arteriosa non seguita da giudizio diagnostico, la gestione in un centro tricologico con finalità di miglioramento estetico, la consulenza dietetica in un centro di rieducazione alimentare, la vendita di erbe con indicazione della loro modalità di azione, la realizzazione di tatuaggi.
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Autore: Anna Maria Daniele
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