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In data 20.11.07
Massimo Mencaroni e Anna Maria Daniele
Anno 4
Edizione Novembre 2007
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Scienza e Carcere
Disciplina normativa e metodologie dell'osservazione scientifica della personalità del detenuto: dalla legge 354/1975 ad oggi
Molti non conoscono il mondo penitenziario. Un mondo unico e spesso
volutamente dimenticato, eppure così intimamente vicino ad ognuno di noi.
Con quest'articolo si vuole far conoscere il vero lavoro penitenziario, visto,
molto spesso, solo fatto da "aguzzini senza scrupoli". In realtà, è questo un
lavoro che per la sua complessità coinvolge tante figure professionali
(poliziotti penitenziari, educatori, medici, etc.) ed è proprio finalizzato
ad evitare che il carcere diventi un contenitore sociale vuoto e inutile.
Esso principalmente ha lo scopo di effettuare un'osservazione intramuraria
della personalità del detenuto, quando, cioè, lo stesso sconta la sua pena
all'interno dell'Istituto. L'osservazione, infatti, è uno strumento
indispensabile per addivenire alla redazione di un programma individuale
di trattamento, indirizzato al perseguimento di quella mission che
contraddistingue l'operato di tutti gli operatori penitenziari e che consiste
nel "tentare" di riconsegnare alla società civile il detenuto completamente
rieducato (Art. 27, 3° comma Cost.).
La legge di riforma dell'Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354)
dando applicazione al precetto dell'art. 27 comma 3° della Costituzione eleva, sul
piano pratico, la rieducazione del condannato a fine ultimo di tutta l'amministrazione
penitenziaria.
L'obiettivo della rieducazione viene perseguito nella fase dell'esecuzione della pena
attraverso un complesso di attività, di misure e interventi, rivolti a condannati e internati
che prende il nome di "trattamento rieducativo"1. Questo deve essere diretto a promuovere un
processo di modificazione degli atteggiamenti che sono da ostacolo ad una effettiva
partecipazione sociale in modo da poter perseguire l'obiettivo finale che consiste nel
reinserimento sociale degli stessi2.
La metodologia di realizzazione del trattamento, descritta nell'art. 13 della
Legge, consta di tre punti fondamentali: il punto di partenza è rappresentato
dai bisogni, dalle carenze del soggetto e dalle cause del disadattamento sociale,
il punto di arrivo è costituito dal reinserimento sociale, il tramite tra i
due è formato dall'osservazione scientifica della personalità e dalla
conseguente offerta di interventi3.
L'osservazione scientifica della personalità è attività di notevole importanza per i
riflessi che ha nelle decisioni da adottare sulla libertà delle persone e, pertanto,
non può consistere dalla constatazione di un singolo evento, ma deve risultare da
un'approfondita indagine sulla persona per individuare gli aspetti ed i particolari
caratteristici della stessa. Con l'osservazione si vuole conoscere bene il soggetto per
formulare una diagnosi dei problemi, delle necessità individuali e per individuare gli
interventi più opportuni4.
L'osservazione scientifica della personalità del condannato e dell'internato deve rispondere
all'esigenza di individualizzazione del trattamento (art. 27 Reg. esec.).
L'osservazione fa si che quest'ultimo si sviluppi essenzialmente su due linee
di azione: quella che riguarda la predisposizione dei programmi di trattamento
interni a ciascuna misura sanzionatoria e quella di una modulazione o
trasformazione della misura applicata al fine di adattare la risposta
penitenziaria alle effettive e attuali esigenze della personalità.
L'osservazione si presenta, pertanto, come un continuum che segue l'individuo
nel suo incessante variare nel tempo5 . L'art 27 Reg. Esec. distingue un momento iniziale
(2° comma) finalizzato ad inquadrare la problematica della singola personalità e a desumere
tutti gli elementi per la formulazione del programma individualizzato di
trattamento.
Questa ipotesi va continuamente verificata, integrata e modificata tenendo conto,
da un lato, dei mutamenti che a livello personale e di vita di relazione si
manifestano presumibilmente soprattutto per effetto degli interventi attuati,
dall'altro, delle nuove esigenze che possono sopraggiungere e che rendono
necessaria una variazione del programma di trattamento (3° Comma)6.
Nella realtà penitenziaria l'osservazione dovrebbe, quindi,
assolvere essenzialmente a tre funzioni:
- individuare le esigenze del soggetto predisponendo un programma trattamentale adeguato;
- disporre l'assegnazione definitiva ad un istituto che sia in grado di fornire il trattamento adeguato sulla base della indicazioni contenute in ciascun programma;
- costituire, attraverso la relazione di sintesi che è il documento in cui è formalmente contenuta, la base probatoria più importante per la valutazione dell'idoneità del soggetto ad usufruire dei trattamenti alternativi al carcere predisposti dal legislatore.
L'ultimo comma dell'art. 13 O.P., inoltre, afferma che, come per il trattamento
rieducativo, l'osservazione della personalità dovrà ricercare nella massima misura possibile
la collaborazione del soggetto. Al di fuori del differente approccio riservato alla figura
dell'imputato (per la relativa trattazione si rinvia all'ultimo paragrafo del presente
capitolo) è pacifico il fatto che la sottoposizione all'osservazione della personalità
(e quindi al trattamento) non costituisce un dovere per il detenuto, quanto, piuttosto,
un obbligo di fare per l'amministrazione penitenziaria7.
Si ribadisce così l'importanza del consenso dell'interessato e la rinunciabilità del diritto al trattamento8.
In tal senso è stato sottolineato come lo Stato non può imporre la virtù.
Esso può solo creare le condizioni perché l'uomo possa condurre una vita
virtuosa onde l'individuo, se lo crede, ne possa approfittare9.
Contemplata dall'art. 13 della legge n. 354 del 1975, l'osservazione
scientifica della personalità fu introdotta per la prima volta nel sistema
carcerario italiano nel 1961 attraverso un provvedimento amministrativo
(la circolare ministeriale n. 1205/3666) quale presupposto di una esecuzione
penitenziaria che voleva assurgere al livello di un vero e proprio trattamento
rieducativo10.
Ai sensi della norma citata, l'osservazione criminologica è tesa a rilevare le carenze
fisio-psichiche e le altre cause del disadattamento sociale, ispirandosi a quei
principi positivistici, oramai sorpassati, fondati su un'ingenua fiducia nelle capacità delle
scienze dell'uomo per individuare le cause del comportamento delinquenziale e
per porvi rimedio attraverso un trattamento risocializzativo11.
L'art. 13 dell'Ordinamento penitenziario risente in sostanza di quell'approccio mentale che ha caratterizzato le Regole minime delle Nazioni Unite (1955) prima, e del Consiglio d'Europa poi (1973)12.
L'Ordinamento penitenziario italiano del 1975 si è ispirato ad una concezione
medico-clinica della rieducazione accogliendo le teorie secondo le quali la
risoluzione criminosa era da ricollegarsi a carenze fisiche, psichiche,
sociali, ad un'alterazione, quindi, della personalità di tipo psicopatologico.
L'osservazione scientifica della personalità del detenuto accertava così,
mediante l'acquisizione dei dati opportuni, le mancanze fisio-psichiche,
affettive, educative e sociali, che erano state "da pregiudizio
all'instaurazione di una normale vita di relazione": accertava in sostanza
le cause del disadattamento sociale e di conseguenza i bisogni di ciascun
soggetto. Curando le mancanze e assicurando un soddisfacente adattamento
alla vita di relazione, l'esecuzione del programma di trattamento profilato
per ciascun soggetto doveva trattenere il reo da nuovi crimini13.
Il modello di delinquente tratteggiato dalla legge è quello del marginale e del
disadattato, trascurando la realtà delle molteplici forme criminali
(white collars crimes, tossicodipendenti, criminalità politica) emergenti e
costituenti invece di fatto notevole parte della clientela del moderno
penitenziario14.
Va, tuttavia, precisato che il Regolamento di esecuzione 230/2000, con l'art. 27, recependo
quanto disciplinato dalla medesima disposizione del precedente Regolamento del
1976, stabilisce che l'osservazione scientifica della personalità è diretta
all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto e che le carenze di ordine
fisio - psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di
pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione sono da
considerarsi solo "eventuali"15.
I dati di natura strettamente clinica, vale a dire quelli biologici, psicologici e
sociali, vengono pertanto integrati dai dati giudiziari16 e soprattutto da quelli
penitenziari, che concentrano l'attenzione sui comportamenti esteriori dell'individuo17.
L'attenzione, pertanto, sarebbe ora rivolta più al comportamento estrinseco
del condannato che all'aspetto diagnostico - psicologico.
Le attività di osservazione espletate di regola presso gli stessi istituti
dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza comprendono la fase
diagnostica e la fase predittiva prognostica.
La diagnosi criminologica consiste in una serie di accertamenti tesi a definire
le caratteristiche della personalità del reo, evidenziandone i fattori
individuali, anomali o morbosi, ed i fattori microsociali, condizionanti
la condotta criminale18.
Gli strumenti mediante i quali pervenire alla diagnosi criminologica sono:
- l'esame medico e psichiatrico, finalizzato all'individuazione di eventuali fattori morbosi, organici o mentali, che sono alla base del comportamento delinquenziale;
- l'esame psichico, fondamentale per comprendere la struttura, le caratteristiche, i dinamismi mentali dell'individuo avvalendosi essenzialmente del colloquio clinico e di test mentali;
- l'inchiesta sociale effettuata dagli assistenti sociali consistente in una indagine condotta sull'abituale ambiente di vita del soggetto al fine di conoscere i fattori ambientali predisponenti al crimine e di fornire un profilo biografico dell'individuo, indispensabile per delineare la personalità e valutare il reato nell'intero contesto esistenziale19.
Per quanto concerne la prognosi criminologica essa può essere definita come
il complesso di indagini volte a consentire un giudizio di predizione sul
comportamento futuro del reo. Tale fase si fonda essenzialmente sull'esame
comportamentale il quale, incentrato sulle modalità di condotta poste in
essere dal soggetto all'interno del penitenziario, analizza in particolare
le dinamiche relazionali con gli operatori del carcere e con i compagni di
detenzione, l'atteggiamento tenuto nei confronti della disciplina carceraria
l'interesse verso le attività lavorative, culturali e ricreative, i legami
con la famiglia, l'esito di eventuali permessi o licenze, la presenza o meno
di infrazioni disciplinari20.
L'esame comportamentale viene, poi, integrato dai dati documentali
(ad esempio il certificato del casellario giudiziale e le informazioni degli organi di
polizia) che, sebbene utili anche per la diagnosi criminologica, assumono
particolare rilevanza nel momento in cui la fase prognostica si pone come
premessa essenziale per l'adozione o meno di determinate misure o per la
concessione di determinati benefici nei confronti del soggetto21.
Nelle valutazioni che implicano, poi, la remissione in libertà del soggetto,
sia totale (affidamento ai servizi sociali), che parziale (semilibertà),
per la fase predittiva risulta indispensabile un'inchiesta sociale da
effettuare nell'ambiente di provenienza del soggetto o in quello in cui il
soggetto deve farne ritorno indagando sulle possibili reazioni che lo stesso
può avere dopo il ritorno in libertà22.
In passato le procedure tipiche della psichiatria e della psicologia erano
state trasferite nel settore penitenziario con l'idea di una loro assoluta
validità per la diagnosi della personalità dell' "uomo delinquente". Oggi,
nei sistemi avanzati, pur non rinunciando, quando necessario e opportuno, a
ricorrere a strumenti "scientifici d'indagine", ci si muove prevalentemente
su schemi liberi.
L'osservazione scientifica non deve necessariamente consistere in un approccio
sempre sostenuto dall'uso di specifici strumenti tecnici, potendo invece
attuarsi, in conformità delle più moderne teorie psicologiche e criminologiche,
sulla base di schemi liberi, che diano opportuno rilievo alle possibilità
cognitive e interpretative della personalità del condannato23.
Ciò significa che si fa leva sulla validità del rapporto interpersonale che ha
l'attitudine, se bene instaurato e mantenuto, di realizzare canali di
comunicazione tra il soggetto da osservare e l'osservatore, attraverso
tali canali corre un flusso di informazioni personali che vengono
adeguatamente valutate e consentono un'acquisizione appropriata dei dati,
in virtù della preparazione professionale dell'operatore, che in questo senso
conferisce valore scientifico all'azione svolta24.
Nonostante si parli ancora oggi di osservazione scientifica della
personalità, l'evoluzione che il concetto, insieme a quello di trattamento
a cui è indissolubilmente legata, ha subito nel tempo ha fatto sì che perdesse
le connotazioni formali di derivazione medico-psichiatrica-psicologica
in favore di una concezione del problem solving nella quale maggiore spazio
è affidato alle competenze operative di tipo educativo-sociale.
Didascalie:
- Per un approfondimento sul rapporto che intercorre tra trattamento penitenziario e
trattamento rieducativo si veda CANEPA M., MERLO S., Manuale di diritto penitenziario,
Giuffrè, Milano, 2004, p. 105 ss.: "il trattamento penitenziario comprende quel complesso
di norme e di attività che regolano ed assistono la privazione della libertà per l'esecuzione
di una sanzione penale". "Il termine trattamento rieducativo indica quella specifica attività
che l'Amministrazione penitenziaria è chiamata a svolgere, in occasione della detenzione o
della privazione della libertà personale, al fine della risocializzazione della persona".
Si evince dalle suddette definizioni che esiste tra il trattamento rieducativo e il trattamento
penitenziario un rapporto di species a genus. In tal senso si veda, inoltre, LA GRECA G.,
Rieducazione (Misure di), in Enciclopedia del Diritto, vol. XL, 1989, pag. 761.
- Per una definizione penitenziario - criminologica di trattamento
rieducativo si veda DAGA L., Trattamento penitenziario, in Enciclopedia
del diritto, Vol. XLIV, Giuffrè, Milano 1992, p. 1304, secondo l'autore
il trattamento deve essere inteso come insieme delle tecniche modificative
della personalità del condannato poste in essere al fine di favorire la
rieducazione ed il reinserimento sociale.
- In tal senso si veda FASSONE, La pena detentiva in Italia dall'800
alla riforma penitenziaria, Monduzzi Bologna, 1982, p. 214.
- Si veda PATETE D., Manuale di Diritto Penitenziario, Laurus Robuffo,
Roma, p. 207. L'autore per far meglio comprendere il rapporto tra
osservazione e trattamento utilizza l'esempio della clinica medica:
ivi "il malato è sottoposto ad attenta sorveglianza, per un determinato
periodo, al fine di individuare con precisione la sintomatologia a scopi
diagnostici e prescrivere la terapia più opportuna". Si veda, inoltre,
CANEPA M., MERLO S., Manuale di diritto penitenziario, Giuffrè, Milano,
2004, p. 107: "Il rapporto tra l'osservazione penitenziaria ed il
trattamento rieducativi si pone nei termini dell'attività diagnostica
rispetto all'intervento terapeutico…".
- DI GENNARO G.-BREDA R.-LA GRECA G., Ordinamento penitenziario e misure
alternative alla detenzione, Giuffrè, Milano, 1997, p. 91.
- CANEPA M., MERLO S., Manuale di diritto penitenziario, Giuffrè, Milano, 2004, p. 109:
"Osservazione e trattamento si compendiano vicendevolmente, procedono di
pari passo"; DI GENNARO G.-BREDA R.-LA GRECA G., Ordinamento penitenziario
e misure alternative alla detenzione, Giuffrè, Milano,1994, pag. 100,
"i due momenti si intersecano e si confondono, …., l'uomo per essere
conosciuto deve essere osservato mentre agisce ed opera e poiché il
comportamento dell'uomo è anche la risultante di una reazione agli stimoli
che provengono dall'ambiente che lo circonda, gli interventi di trattamento
rilevano al fine del comportamento e questo … ai fini dell'osservazione.
Inoltre, ogni relazione che risulti valida ai fini dell'osservazione
produce, nel contempo, effetti significativi sul piano della modificazione
del comportamento e, quindi, è già parte del trattamento".
- Si vedano in dottrina: MORRONE A., Il trattamento penitenziario e le alternative
alla detenzione, Cedam, Padova, 2003, p. 27: "La rieducazione rappresenta … un diritto del
cittadino e un dovere per lo Stato"; CANEPA M., MERLO S., Manuale di diritto penitenziario,
Giuffrè, Milano, 2004, p. 121; DI GENNARO G., Il trattamento penitenziario, in GREVI V.
(a cura di) Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario, Zanichelli, Bologna, 1981, p.
115: "Gli operatori, invero, sono chiamati non a determinare una modificazione, ma solo a
promuovere un processo"; GREVI V., Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque
anni dalla riforma, ivi, p. 7, 17.
In giurisprudenza si veda Cass. 24 marzo 1982, Balido, in Rassegna penitenziaria
criminologia, 1983, p. 872. Ivi si afferma che il trattamento penitenziario costituisce
un obbligo di fare per l'amministrazione penitenziaria "che si sostanzia in
un'offerta di interventi, i quali, però, non sono dalla legge considerati
atomisticamente, ma solo finalizzati, tramite l'osservazione scientifica della
personalità del soggetto, alla predisposizione di un programma individualizzato di
trattamento, i cui risultati devono essere periodicamente valutati
per le varie esigenze previste dalla legge sull'Ordinamento
penitenziario". Con una argomentazione analoga si veda inoltre, Cass.
Sez. I, 29 marzo 1985, La Rosa in Cassazione penale, 1986, p. 1178;
Cass. Sez. I, 1 luglio 1981, Varone, in Rivista penale, 1982, p. 434.
Contra Cass. Sez. I, 9 dicembre 1997, Armanini in La Giustizia penale,
1998, II, p. 575.
- Non va, tuttavia, dimenticato, sul piano sostanziale, come l'aumento
delle possibilità di godere di benefici e l'accentuazione della premialità
(soprattutto dopo la legge 10 ottobre 1996, n. 663) abbiano intensificato
la coattività intrinseca nel trattamento sempre più strumentale agli
immediati vantaggi della riforma. Così in DAGA L., Trattamento
penitenziario, in Enciclopedia del diritto, Vol. XLIV, Giuffrè, Milano,
1992 p. 1324. Per una trattazione approfondita sul punto si rinvia al
paragrafo terzo del presente capitolo.
- Così in BETTIOL G., Il mito della rieducazione, in Sul problema della rieducazione
del condannato, II Convegno di diritto penale, Bressanone, 1963, Cedam,
Padova, 1964; citato anche in CANEPA G., Personalità e delinquenza,
problemi di antropologia criminale e di criminologia clinica, Giuffrè,
Milano, 1974, p. 256 e CANEPA M., MERLO S., Manuale di diritto
penitenziario, Giuffrè, Milano, 2004, p. 108.
- Con la legge nº 1404 del 20 luglio 1934 istitutiva del Tribunale dei minorenni si
prevedeva per la prima volta la creazione dei Centri di osservazione con
lo scopo precipuo di fare l'esame scientifico del minorenne, stabilirne
la vera personalità, e segnalare i mezzi più idonei per assicurare il
recupero alla vita sociale. Con la legge del '34 il problema della
delinquenza minorile veniva definitivamente collocato nell'area della
non normalità bio-psichica e il suo trattamento delegato all'opera di
esperti, anche se questi erano soltanto dei medici, cui si aggiungevano
gli educatori. Si iniziava quindi a tenere in gran conto la personalità
del minore, tanto che l'art. 11 riguardava proprio le "indagini sulla
personalità del minore". Pertanto, veniva attribuita la massima importanza
alla conoscenza della personalità, sia nella fase giudiziaria che in quella
esecutiva e ciò allo scopo di individuare i fattori alla base della
devianza e di ricercare i mezzi più idonei per assicurare il recupero
alla vita sociale. Il settore penale degli adulti, invece, risultava
ancora legato più ad esigenze custodialistiche che riabilitative. In tal
senso si veda G. DE LEO, La giustizia dei minori, Einaudi, Torino 1981, p.
53.
- La Scuola Positiva (conosciuta anche come Scuola Criminale Antropologica di cui iniziatore
fu il medico Cesare Lombroso) si propose di raccordare alla realtà-uomo e alla realtà-carcere
gli annosi problemi sulla natura e la funzione della pena. Tale Scuola predispose la base per
lo studio scientifico della personalità del delinquente attraverso lo studio concreto del reato
come azione umana, usufruendo dei dati sperimentali dell'antropologia, della fisiopsicologia,
della psicopatologia e della statistica criminale per adattare alle varie cause della
delinquenza i vari rimedi. Il triplice merito della Scuola positiva fu: a) aver messo a fuoco
il problema della personalità del delinquente nei suoi condizionamenti bio-psico-sociologici;
b) aver calato il reato e il reo nella realtà individuale e sociale, dando vita agli indirizzi
criminologici, antropologici e sociologici che si contendevano il campo della criminologia; c)
aver aperto le frontiere alla "difesa sociale" con l'idea innovatrice della prevenzione
speciale, della risocializzazione del delinquente e con l'intuizione dei "sostitutivi penali".
In tal senso si veda MANTOVANI F., Il problema della criminalità, Cedam, Padova 1984, p. 37.
L'affermazione della natura retributiva della pena, propugnata dai sostenitori della Scuola
Classica verso la metà del secolo XIX (di cui i maggiori rappresentanti furono Cesare Beccaria,
Giovanni Carmignani e Francesco Carrara), venne sostituita da un giudizio sulla pericolosità
dell'autore del reato, cioè un giudizio prognostico sulla sua predisposizione a commettere
nuovi reati. Ritenendo che il delinquente fosse fatalmente portato al
delitto per effetto delle forze che agiscono dentro e fuori di lui, i
sostenitori della Scuola Positiva affermarono che l'autore del delitto non
va punito ma segregato dalla società per essere posto nella impossibilità
di nuocere ulteriormente e, nei limiti del possibile, riadattato alla vita
sociale. Ne conseguiva che i provvedimenti da adottarsi nei confronti dei
delinquenti non debbano essere commisurati alla gravità del delitto
commesso, ma alla pericolosità del soggetto. Si veda ANTOLISEI F.,
Manuale di diritto penale - Parte generale, Giuffrè, Milano, 1994, p.
34 ss. Per un'analisi più approfondita sulla scienza criminalistica
italiana si veda FASSONE E., La pena detentiva in Italia dall'800 alla
riforma penitenziaria, Il Mulino, Bologna 1980, p. 26.
- Il principio dell'osservazione e quello del trattamento erano stati
già affermati nelle Regole minime per il trattamento dei detenuti di cui
alla Risoluzione adottata il 30 agosto 1955, al Primo Congresso
internazionale dell'ONU per la prevenzione del delitto ed il trattamento
dei delinquenti. L'Ensemble de règles minima pour le traitement de détenus
forniva delle indicazioni precise per tutti i Paesi membri, delle regole
"minimali" sotto le quali non era più possibile rimanere. L'insieme degli
strumenti per il trattamento cui faceva riferimento la risoluzione ONU,
tra cui l'assistenza sociale individuale, l'educazione del carattere
morale, l'analisi del passato sociale e criminale del condannato, delle
capacità mentali, delle disposizioni personali, delle prospettive di
risocializzazione, dovevano essere gestiti, inoltre, da specialisti
(esperti del trattamento) considerata la scarsa preparazione del personale
di custodia, e non solo nei paesi più arretrati.
I risultati a cui si era giunti nell'Ensemble dell'ONU verranno poi
ripresi dal parallelo Ensemble des règles minima, adottato il 29 gennaio
1973 dal Consiglio d'Europa e rivolto quindi, in primo luogo, agli
membri della Comunità europea.
Per una critica sul ritardo ventennale che la legislazione italiana ha
avuto nei confronti delle Regole minime si veda SOLIVETTI L. M., Società
e risocializzazione: il ruolo degli esperti nelle attività di trattamento
rieducativo, in Rassegna di studi penitenziari, 1983, n. 1, pp. 259-261.
- AMATO N., Diritto delitto e carcere, Giuffrè, Milano 1987, pp. 175-176.
Per una critica al modello medico - clinico sposato dalla legge del
1975 e sulla ingenua fiducia riconosciuta nelle capacità delle scienze
e della criminologia che traspare dall'intento di rilevare le carenze
fisiopsichiche e le altre cause di disadattamento sociale dei
condannati e degli internati (art. 13 comma 2°) si vedano DOLCINI E.,
La rieducazione del condannato tra mito e realtà, in GREVI V.,
Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario, Zanichelli, Bologna
1981, p. 55 ss.; DAGA L., Trattamento penitenziario, in Enciclopedia
del diritto, Vol. XLIV, Giuffrè, Milano, 1992, p.1321.
- In tal senso si veda DAGA L., Trattamento penitenziario, in Enciclopedia
del diritto, Vol. XLIV, Giuffrè, Milano, 1992, p.1321.
- Con tale formulazione il regolamento sembra introdurre un tasso di
maggiore aderenza alla realtà rispetto a quanto non faccia la legge:
l'accertamento dei bisogni sarebbe sintomo dell'abbandono di qualunque
approccio deterministico (tanto medico che sociologico), laddove il minor
interesse per il dato eziologico lascia spazio ad una rinnovata attenzione
per il modo in cui il soggetto ha vissuto e vive le proprie esperienze.
Così in DI GENNARO G., BONOMO M., BREDA R., Ordinamento penitenziario e
misure alternative alla detenzione, Giuffrè, Milano,1994, pag. 91.
- La giurisprudenza, in merito all'acquisizione dei dati giudiziari ai fini
della concessione di misure alternative, si è pronunciata in più sedi nel
senso che il giudizio del Tribunale di Sorveglianza non deve fare
riferimento né alla gravità del reato commesso, né alla pericolosità
ritenuta dal giudice di cognizione, né, ovviamente, ai precedenti penali
e giudiziari che della pericolosità costituiscono elementi sintomatici
del soggetto interessato e ciò perché proprio tutti questi elementi
(gravità dei reati commessi e personalità dell'autore) costituiscono
gli elementi di base per l'esame scientifico della personalità e per
l'individualizzazione del trattamento. In generale viene affermato che
pur se il titolo e la gravità del reato per cui vi è stata condanna non
sono determinanti per la concessione o meno di una misura alternativa,
restano tuttavia elementi rilevanti per lo studio della personalità del
condannato in relazione alla possibilità del suo reinserimento sociale e
quindi non possono essere trascurati per il giudizio sulla sussistenza
o meno di concreti elementi di miglioramento della personalità atti a
rendere fondamentalmente prevedibile un graduale reinserimento del soggetto
nella società. La valutazione concernente la gravità del reato o la
personalità del suo autore, è assorbita in quella più ampia concernente
le risultanze dell'osservazione scientifica della personalità che si fonda
sull'acquisizione di dati biologici, psicologici e sociali e alla loro
valutazione con riferimento al modo con cui il soggetto ha vissuto le sue
esperienze ed alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi
del trattamento. Per tali orientamenti si veda: Cassazione Penale, Sez.
I dell'8 febbraio 1979, Vedovelli, in Cassazione penale, 1980, p. 552;
Cassazione penale, Sez. I, 24 giugno 1982, Balido, in Rassegna
penitenziaria criminologia, 1983, p. 872.
- MORRONE A., Il trattamento penitenziario e le alternative alla detenzione, Cedam, Padova, 2003, p. 33.
- PONTI, Compendio di criminologia, Edizioni libreria Cortina, Milano, 1999. La fase diagnostica tende a
ricostruire la criminogenesi e la criminodinamica: la prima fornisce una
spiegazione di come abbiano integrato le caratteristiche psicologiche del
soggetto con le sue particolari esperienze di vita, con i fattori sociali
e ambientali, con le circostanze situazionali al momento della commissione
del delitto, così da derivarne la scelta criminosa. La seconda ha come
obbiettivo la comprensione del come è stato compiuto il singolo delitto
o si è sviluppato l'intero percorso criminale del soggetto, intendendosi
per "come" non le modalità materiali di commissione di un atto, bensì
l'intrecciarsi delle dinamiche psicologiche ed il loro interagire nelle
motivazioni.
- tra il 1977 e il 1979 la Cassazione ha effettuato degli interventi con l'intento di far
perfezionare il momento "diagnostico" che nei primi anni della riforma date le carenze,
strutturali e di personale, insieme all'incertezza metodologica sul modo di condurre
l'osservazione da parte dell'amministrazione, veniva condotto in modo del tutto arrangiato
attraverso generici pareri del Direttore dell'istituto di pena e del Consiglio di disciplina.
Così in Cassazione penale, Sez. I, 14 ottobre 1977, Callegaro, in Cassazione penale, 1979, p.
721 dove si afferma, in merito al provvedimento di concessione dell'affidamento in prova al
servizio sociale, che questo non può essere adottato sulla base di generici pareri del Direttore
dell'istituto di pena o del consiglio di disciplina, ma per espressa disposizione di legge,
presuppone un esame rigoroso della personalità del detenuto attraverso l'osservazione condotta
per almeno tre mesi in istituto e l'acquisizione di dati precisi come risultato dell'osservazione
medesima. L'art. 80 l. 1975 nº 354, per l'attività di osservazione, faculta l'amministrazione
penitenziaria, ad avvalersi dell'opera di professionisti esperti di psicologia, pedagogia,
psichiatria e criminologia clinica, essendo ovvio che l'osservazione della personalità deve
essere effettuata con criteri scientifici, per un congruo periodo di tempo e ad opera di personale
specializzato. La sezione di sorveglianza non può perciò deliberare prima
di aver disposto l'esame della personalità del detenuto ad opera di tecnici specialisti e senza
avere acquisito agli atti i risultati di un'osservazione protrattasi per non meno di tre mesi,
che faccia presumere che i divieti e le prescrizioni da imporre all'affidando siano sufficienti a
rieducarlo e a non farlo ricadere nel delitto. In tal senso si veda anche
Cassazione penale, Sez. I, 1 dicembre 1978, Cellamare, in Cassazione penale, 1979, p.1615 e
Cassazione penale, Sez. I, 15 febbraio 1979, Cicolani, in Cassazione penale, 1980, p. 541:
ivi si ribadisce il concetto che l'affidamento in prova al servizio sociale richiede un
"rigoroso esame della personalità del soggetto su basi scientifiche", ritenendosi insufficienti
i pareri del Direttore dell'istituto di pena e del Consiglio di disciplina.
- Si veda Cassazione penale, sez. I, 6 febbraio 1979, Vedovelli, in Cassazione penale, 1980, p. 552.
Ivi si asserisce che ai fini del giudizio prognostico positivo sul graduale
reinserimento del soggetto nella società, "il mero passivo adempimento dei doveri della vita
carceraria imposti al detenuto non può essere di per se idoneo, di regola
come base esclusiva di riferimento per la formulazione di detto giudizio"
essendo necessario che "nell'ambito della condotta regolare, sussistano
elementi concreti di miglioramento della personalità del condannato, indicativi dei progressi da lui compiuti...
i concreti elementi di miglioramento della personalità del condannato, si
devono desumere dall'osservazione che deve essere effettuata nel corso di
tutta l'esecuzione".
- come sottolineato in MORRONE A., Il trattamento penitenziario e le alternative alla detenzione, Cedam, Padova, 2003,
p. 35: "il giudizio prognostico presenta dei margini di incertezza
legati soprattutto al fatto che l'uomo è libero di scegliere le proprie
condotte e che le previsioni sul comportamento umano sono fondate su un
criterio statistico: il giudizio sulla futura condotta viene, infatti,
espresso tenendo conto, per l'esperienza maturata e per le conoscenze
acquisite, di quelle caratteristiche che più frequentemente si riscontrano
in chi si è trovato in analoghe circostanze. Sebbene, quindi, la
criminologia (ed in genere le scienze dell'uomo) forniscono un patrimonio
cognitivo che può ridurre i margini di errore, si deve avere consapevolezza
della relatività della prognosi criminale.
- In tal senso si veda la decisione della Sezione del Tribunale di sorveglianza di Milano,
13 luglio 1981, Giacometti, in Rassegna penitenziaria e criminologica,
1982, p. 826. ivi si afferma che ai fini di un giudizio prognostico ai fini
della concessione dell'affidamento, fosse insufficiente un'osservazione del
detenuto che si limitasse a vagliarne il comportamento e l'atteggiamento
nel solo ambito intramurario, mentre era anche indispensabile un'inchiesta
sociale da effettuare nell'ambiente di provenienza del soggetto o in quello
in cui il soggetto deve farne ritorno vagliandone le possibili reazioni.
Sempre della stessa Sezione si veda: Sez. di sorveglianza Milano, 6 ottobre
1981, D'Elia, in Foro italiano, 1981, II, p. 525 in cui si afferma che
"l'osservazione può consistere nell'indagine socio-familiare svolta dal
servizio sociale e nel rapporto informativo del Direttore dell'istituto,
non richiedendosi necessariamente l'accertamento di specifici accertamenti
tecnici"; Sez. di sorveglianza Milano, 4 giugno 1981, Ruvolo, in Foro
italiano, 1981, II, p. 526: il giudizio sulla concedibilità o meno
dell'affidamento "non può consistere soltanto nell'indagine socio-familiare
svolta dal servizio sociale in un breve lasso di tempo".
- Si veda a tale proposito Cassazione penale, Sez. I, 19 febbraio 1979, Lo Vasto,
in La Giustizia penale, 1980, p. 12: "l'esito favorevole dell'osservazione
scientifica della personalità, quale componente del trattamento rieducativo
individualizzato, è condizione indispensabile per la concessione al
condannato dell'affidamento in prova al servizio sociale. Ciò peraltro,
non significa che l'osservazione della personalità debba sempre basarsi
sulla utilizzazione di specifici strumenti tecnici e di personale dotato di
particolari cognizioni tecniche. È, pertanto, illegittimo il diniego della
predetta misura alternativa sul rilievo che l'esito favorevole del
trattamento rieducativo sia fondato su di una osservazione "non scientifica"
della personalità. Analogamente si veda Cassazione penale, Sez. I, 20
dicembre 1985, Bonaiuto, in Cassazione penale, 1987, p. 650. Per una
decisione di segno contrario, nel senso che viene sottolineata l'importanza
dell'osservazione, si veda: Cassazione penale, Sez. I, 29 marzo 1985,
La Rosa, in Cassazione penale, 1986, p. 1178: "il giudizio concernente
l'adozione delle misure alternative alla detenzione è fondato sulle
risultanze del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame
scientifico della personalità e la relativa motivazione non può limitarsi
a formule di stile o al semplice richiamo di testi normativi …"
- In tal sensi si veda DI GENNARO G.- BREDA R. - LA GRECA G, Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione, Giuffrè, Milano 1997, p. 89.
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Autore: Massimo Mencaroni e Anna Maria Daniele
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