» E-mail Scienzaonline.com
Disciplina, normativa, metodologie, dell'osservazione scientifica,personalità,detenuto,legge 354/1975,oggi




  Home Page
  Redazione
  Contatti


powered by FreeFind

  Nuovo Archivio
  Archivio
  Abbonamenti
  Autori
  Pubblicita




Utilità

 I Siti Web consigliati da Scienzaonline.com Link di Scienza
 Sfondi desktop Gratis per il tuo Pc Sfondi Desktop
 Programmi gratuiti per il tuo PC Programmi


Torna al Sommario degli articoli della Sezione

In data 20.11.07
Massimo Mencaroni e Anna Maria Daniele

Anno 4
Edizione Novembre 2007





Scienza e Carcere
Disciplina normativa e metodologie dell'osservazione scientifica della personalità del detenuto: dalla legge 354/1975 ad oggi


Molti non conoscono il mondo penitenziario. Un mondo unico e spesso volutamente dimenticato, eppure così intimamente vicino ad ognuno di noi. Con quest'articolo si vuole far conoscere il vero lavoro penitenziario, visto, molto spesso, solo fatto da "aguzzini senza scrupoli". In realtà, è questo un lavoro che per la sua complessità coinvolge tante figure professionali (poliziotti penitenziari, educatori, medici, etc.) ed è proprio finalizzato ad evitare che il carcere diventi un contenitore sociale vuoto e inutile.

Esso principalmente ha lo scopo di effettuare un'osservazione intramuraria della personalità del detenuto, quando, cioè, lo stesso sconta la sua pena all'interno dell'Istituto. L'osservazione, infatti, è uno strumento indispensabile per addivenire alla redazione di un programma individuale di trattamento, indirizzato al perseguimento di quella mission che contraddistingue l'operato di tutti gli operatori penitenziari e che consiste nel "tentare" di riconsegnare alla società civile il detenuto completamente rieducato (Art. 27, 3° comma Cost.).

La legge di riforma dell'Ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354) dando applicazione al precetto dell'art. 27 comma 3° della Costituzione eleva, sul piano pratico, la rieducazione del condannato a fine ultimo di tutta l'amministrazione penitenziaria.

L'obiettivo della rieducazione viene perseguito nella fase dell'esecuzione della pena attraverso un complesso di attività, di misure e interventi, rivolti a condannati e internati che prende il nome di "trattamento rieducativo"1. Questo deve essere diretto a promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti che sono da ostacolo ad una effettiva partecipazione sociale in modo da poter perseguire l'obiettivo finale che consiste nel reinserimento sociale degli stessi2.

La metodologia di realizzazione del trattamento, descritta nell'art. 13 della Legge, consta di tre punti fondamentali: il punto di partenza è rappresentato dai bisogni, dalle carenze del soggetto e dalle cause del disadattamento sociale, il punto di arrivo è costituito dal reinserimento sociale, il tramite tra i due è formato dall'osservazione scientifica della personalità e dalla conseguente offerta di interventi3.

L'osservazione scientifica della personalità è attività di notevole importanza per i riflessi che ha nelle decisioni da adottare sulla libertà delle persone e, pertanto, non può consistere dalla constatazione di un singolo evento, ma deve risultare da un'approfondita indagine sulla persona per individuare gli aspetti ed i particolari caratteristici della stessa. Con l'osservazione si vuole conoscere bene il soggetto per formulare una diagnosi dei problemi, delle necessità individuali e per individuare gli interventi più opportuni4.

L'osservazione scientifica della personalità del condannato e dell'internato deve rispondere all'esigenza di individualizzazione del trattamento (art. 27 Reg. esec.). L'osservazione fa si che quest'ultimo si sviluppi essenzialmente su due linee di azione: quella che riguarda la predisposizione dei programmi di trattamento interni a ciascuna misura sanzionatoria e quella di una modulazione o trasformazione della misura applicata al fine di adattare la risposta penitenziaria alle effettive e attuali esigenze della personalità.

L'osservazione si presenta, pertanto, come un continuum che segue l'individuo nel suo incessante variare nel tempo5 . L'art 27 Reg. Esec. distingue un momento iniziale (2° comma) finalizzato ad inquadrare la problematica della singola personalità e a desumere tutti gli elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento.

Questa ipotesi va continuamente verificata, integrata e modificata tenendo conto, da un lato, dei mutamenti che a livello personale e di vita di relazione si manifestano presumibilmente soprattutto per effetto degli interventi attuati, dall'altro, delle nuove esigenze che possono sopraggiungere e che rendono necessaria una variazione del programma di trattamento (3° Comma)6.

Nella realtà penitenziaria l'osservazione dovrebbe, quindi, assolvere essenzialmente a tre funzioni:

  1. individuare le esigenze del soggetto predisponendo un programma trattamentale adeguato;
  2. disporre l'assegnazione definitiva ad un istituto che sia in grado di fornire il trattamento adeguato sulla base della indicazioni contenute in ciascun programma;
  3. costituire, attraverso la relazione di sintesi che è il documento in cui è formalmente contenuta, la base probatoria più importante per la valutazione dell'idoneità del soggetto ad usufruire dei trattamenti alternativi al carcere predisposti dal legislatore.

L'ultimo comma dell'art. 13 O.P., inoltre, afferma che, come per il trattamento rieducativo, l'osservazione della personalità dovrà ricercare nella massima misura possibile la collaborazione del soggetto. Al di fuori del differente approccio riservato alla figura dell'imputato (per la relativa trattazione si rinvia all'ultimo paragrafo del presente capitolo) è pacifico il fatto che la sottoposizione all'osservazione della personalità (e quindi al trattamento) non costituisce un dovere per il detenuto, quanto, piuttosto, un obbligo di fare per l'amministrazione penitenziaria7.

Si ribadisce così l'importanza del consenso dell'interessato e la rinunciabilità del diritto al trattamento8.

In tal senso è stato sottolineato come lo Stato non può imporre la virtù. Esso può solo creare le condizioni perché l'uomo possa condurre una vita virtuosa onde l'individuo, se lo crede, ne possa approfittare9. Contemplata dall'art. 13 della legge n. 354 del 1975, l'osservazione scientifica della personalità fu introdotta per la prima volta nel sistema carcerario italiano nel 1961 attraverso un provvedimento amministrativo (la circolare ministeriale n. 1205/3666) quale presupposto di una esecuzione penitenziaria che voleva assurgere al livello di un vero e proprio trattamento rieducativo10.

Ai sensi della norma citata, l'osservazione criminologica è tesa a rilevare le carenze fisio-psichiche e le altre cause del disadattamento sociale, ispirandosi a quei principi positivistici, oramai sorpassati, fondati su un'ingenua fiducia nelle capacità delle scienze dell'uomo per individuare le cause del comportamento delinquenziale e per porvi rimedio attraverso un trattamento risocializzativo11.

L'art. 13 dell'Ordinamento penitenziario risente in sostanza di quell'approccio mentale che ha caratterizzato le Regole minime delle Nazioni Unite (1955) prima, e del Consiglio d'Europa poi (1973)12. L'Ordinamento penitenziario italiano del 1975 si è ispirato ad una concezione medico-clinica della rieducazione accogliendo le teorie secondo le quali la risoluzione criminosa era da ricollegarsi a carenze fisiche, psichiche, sociali, ad un'alterazione, quindi, della personalità di tipo psicopatologico.

L'osservazione scientifica della personalità del detenuto accertava così, mediante l'acquisizione dei dati opportuni, le mancanze fisio-psichiche, affettive, educative e sociali, che erano state "da pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione": accertava in sostanza le cause del disadattamento sociale e di conseguenza i bisogni di ciascun soggetto. Curando le mancanze e assicurando un soddisfacente adattamento alla vita di relazione, l'esecuzione del programma di trattamento profilato per ciascun soggetto doveva trattenere il reo da nuovi crimini13.

Il modello di delinquente tratteggiato dalla legge è quello del marginale e del disadattato, trascurando la realtà delle molteplici forme criminali (white collars crimes, tossicodipendenti, criminalità politica) emergenti e costituenti invece di fatto notevole parte della clientela del moderno penitenziario14.

Va, tuttavia, precisato che il Regolamento di esecuzione 230/2000, con l'art. 27, recependo quanto disciplinato dalla medesima disposizione del precedente Regolamento del 1976, stabilisce che l'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto e che le carenze di ordine fisio - psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione sono da considerarsi solo "eventuali"15.

I dati di natura strettamente clinica, vale a dire quelli biologici, psicologici e sociali, vengono pertanto integrati dai dati giudiziari16 e soprattutto da quelli penitenziari, che concentrano l'attenzione sui comportamenti esteriori dell'individuo17.

L'attenzione, pertanto, sarebbe ora rivolta più al comportamento estrinseco del condannato che all'aspetto diagnostico - psicologico. Le attività di osservazione espletate di regola presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza comprendono la fase diagnostica e la fase predittiva prognostica.

La diagnosi criminologica consiste in una serie di accertamenti tesi a definire le caratteristiche della personalità del reo, evidenziandone i fattori individuali, anomali o morbosi, ed i fattori microsociali, condizionanti la condotta criminale18.

Gli strumenti mediante i quali pervenire alla diagnosi criminologica sono:

  1. l'esame medico e psichiatrico, finalizzato all'individuazione di eventuali fattori morbosi, organici o mentali, che sono alla base del comportamento delinquenziale;
  2. l'esame psichico, fondamentale per comprendere la struttura, le caratteristiche, i dinamismi mentali dell'individuo avvalendosi essenzialmente del colloquio clinico e di test mentali;
  3. l'inchiesta sociale effettuata dagli assistenti sociali consistente in una indagine condotta sull'abituale ambiente di vita del soggetto al fine di conoscere i fattori ambientali predisponenti al crimine e di fornire un profilo biografico dell'individuo, indispensabile per delineare la personalità e valutare il reato nell'intero contesto esistenziale19.

Per quanto concerne la prognosi criminologica essa può essere definita come il complesso di indagini volte a consentire un giudizio di predizione sul comportamento futuro del reo. Tale fase si fonda essenzialmente sull'esame comportamentale il quale, incentrato sulle modalità di condotta poste in essere dal soggetto all'interno del penitenziario, analizza in particolare le dinamiche relazionali con gli operatori del carcere e con i compagni di detenzione, l'atteggiamento tenuto nei confronti della disciplina carceraria l'interesse verso le attività lavorative, culturali e ricreative, i legami con la famiglia, l'esito di eventuali permessi o licenze, la presenza o meno di infrazioni disciplinari20.

L'esame comportamentale viene, poi, integrato dai dati documentali (ad esempio il certificato del casellario giudiziale e le informazioni degli organi di polizia) che, sebbene utili anche per la diagnosi criminologica, assumono particolare rilevanza nel momento in cui la fase prognostica si pone come premessa essenziale per l'adozione o meno di determinate misure o per la concessione di determinati benefici nei confronti del soggetto21.

Nelle valutazioni che implicano, poi, la remissione in libertà del soggetto, sia totale (affidamento ai servizi sociali), che parziale (semilibertà), per la fase predittiva risulta indispensabile un'inchiesta sociale da effettuare nell'ambiente di provenienza del soggetto o in quello in cui il soggetto deve farne ritorno indagando sulle possibili reazioni che lo stesso può avere dopo il ritorno in libertà22.

In passato le procedure tipiche della psichiatria e della psicologia erano state trasferite nel settore penitenziario con l'idea di una loro assoluta validità per la diagnosi della personalità dell' "uomo delinquente". Oggi, nei sistemi avanzati, pur non rinunciando, quando necessario e opportuno, a ricorrere a strumenti "scientifici d'indagine", ci si muove prevalentemente su schemi liberi.

L'osservazione scientifica non deve necessariamente consistere in un approccio sempre sostenuto dall'uso di specifici strumenti tecnici, potendo invece attuarsi, in conformità delle più moderne teorie psicologiche e criminologiche, sulla base di schemi liberi, che diano opportuno rilievo alle possibilità cognitive e interpretative della personalità del condannato23.

Ciò significa che si fa leva sulla validità del rapporto interpersonale che ha l'attitudine, se bene instaurato e mantenuto, di realizzare canali di comunicazione tra il soggetto da osservare e l'osservatore, attraverso tali canali corre un flusso di informazioni personali che vengono adeguatamente valutate e consentono un'acquisizione appropriata dei dati, in virtù della preparazione professionale dell'operatore, che in questo senso conferisce valore scientifico all'azione svolta24.

Nonostante si parli ancora oggi di osservazione scientifica della personalità, l'evoluzione che il concetto, insieme a quello di trattamento a cui è indissolubilmente legata, ha subito nel tempo ha fatto sì che perdesse le connotazioni formali di derivazione medico-psichiatrica-psicologica in favore di una concezione del problem solving nella quale maggiore spazio è affidato alle competenze operative di tipo educativo-sociale.


Didascalie:

  1. Per un approfondimento sul rapporto che intercorre tra trattamento penitenziario e trattamento rieducativo si veda CANEPA M., MERLO S., Manuale di diritto penitenziario, Giuffrè, Milano, 2004, p. 105 ss.: "il trattamento penitenziario comprende quel complesso di norme e di attività che regolano ed assistono la privazione della libertà per l'esecuzione di una sanzione penale". "Il termine trattamento rieducativo indica quella specifica attività che l'Amministrazione penitenziaria è chiamata a svolgere, in occasione della detenzione o della privazione della libertà personale, al fine della risocializzazione della persona". Si evince dalle suddette definizioni che esiste tra il trattamento rieducativo e il trattamento penitenziario un rapporto di species a genus. In tal senso si veda, inoltre, LA GRECA G., Rieducazione (Misure di), in Enciclopedia del Diritto, vol. XL, 1989, pag. 761.


  2. Per una definizione penitenziario - criminologica di trattamento rieducativo si veda DAGA L., Trattamento penitenziario, in Enciclopedia del diritto, Vol. XLIV, Giuffrè, Milano 1992, p. 1304, secondo l'autore il trattamento deve essere inteso come insieme delle tecniche modificative della personalità del condannato poste in essere al fine di favorire la rieducazione ed il reinserimento sociale.


  3. In tal senso si veda FASSONE, La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria, Monduzzi Bologna, 1982, p. 214.


  4. Si veda PATETE D., Manuale di Diritto Penitenziario, Laurus Robuffo, Roma, p. 207. L'autore per far meglio comprendere il rapporto tra osservazione e trattamento utilizza l'esempio della clinica medica: ivi "il malato è sottoposto ad attenta sorveglianza, per un determinato periodo, al fine di individuare con precisione la sintomatologia a scopi diagnostici e prescrivere la terapia più opportuna". Si veda, inoltre, CANEPA M., MERLO S., Manuale di diritto penitenziario, Giuffrè, Milano, 2004, p. 107: "Il rapporto tra l'osservazione penitenziaria ed il trattamento rieducativi si pone nei termini dell'attività diagnostica rispetto all'intervento terapeutico…".


  5. DI GENNARO G.-BREDA R.-LA GRECA G., Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione, Giuffrè, Milano, 1997, p. 91.


  6. CANEPA M., MERLO S., Manuale di diritto penitenziario, Giuffrè, Milano, 2004, p. 109: "Osservazione e trattamento si compendiano vicendevolmente, procedono di pari passo"; DI GENNARO G.-BREDA R.-LA GRECA G., Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione, Giuffrè, Milano,1994, pag. 100, "i due momenti si intersecano e si confondono, …., l'uomo per essere conosciuto deve essere osservato mentre agisce ed opera e poiché il comportamento dell'uomo è anche la risultante di una reazione agli stimoli che provengono dall'ambiente che lo circonda, gli interventi di trattamento rilevano al fine del comportamento e questo … ai fini dell'osservazione. Inoltre, ogni relazione che risulti valida ai fini dell'osservazione produce, nel contempo, effetti significativi sul piano della modificazione del comportamento e, quindi, è già parte del trattamento".


  7. Si vedano in dottrina: MORRONE A., Il trattamento penitenziario e le alternative alla detenzione, Cedam, Padova, 2003, p. 27: "La rieducazione rappresenta … un diritto del cittadino e un dovere per lo Stato"; CANEPA M., MERLO S., Manuale di diritto penitenziario, Giuffrè, Milano, 2004, p. 121; DI GENNARO G., Il trattamento penitenziario, in GREVI V. (a cura di) Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario, Zanichelli, Bologna, 1981, p. 115: "Gli operatori, invero, sono chiamati non a determinare una modificazione, ma solo a promuovere un processo"; GREVI V., Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario a cinque anni dalla riforma, ivi, p. 7, 17. In giurisprudenza si veda Cass. 24 marzo 1982, Balido, in Rassegna penitenziaria criminologia, 1983, p. 872. Ivi si afferma che il trattamento penitenziario costituisce un obbligo di fare per l'amministrazione penitenziaria "che si sostanzia in un'offerta di interventi, i quali, però, non sono dalla legge considerati atomisticamente, ma solo finalizzati, tramite l'osservazione scientifica della personalità del soggetto, alla predisposizione di un programma individualizzato di trattamento, i cui risultati devono essere periodicamente valutati per le varie esigenze previste dalla legge sull'Ordinamento penitenziario". Con una argomentazione analoga si veda inoltre, Cass. Sez. I, 29 marzo 1985, La Rosa in Cassazione penale, 1986, p. 1178; Cass. Sez. I, 1 luglio 1981, Varone, in Rivista penale, 1982, p. 434. Contra Cass. Sez. I, 9 dicembre 1997, Armanini in La Giustizia penale, 1998, II, p. 575.


  8. Non va, tuttavia, dimenticato, sul piano sostanziale, come l'aumento delle possibilità di godere di benefici e l'accentuazione della premialità (soprattutto dopo la legge 10 ottobre 1996, n. 663) abbiano intensificato la coattività intrinseca nel trattamento sempre più strumentale agli immediati vantaggi della riforma. Così in DAGA L., Trattamento penitenziario, in Enciclopedia del diritto, Vol. XLIV, Giuffrè, Milano, 1992 p. 1324. Per una trattazione approfondita sul punto si rinvia al paragrafo terzo del presente capitolo.


  9. Così in BETTIOL G., Il mito della rieducazione, in Sul problema della rieducazione del condannato, II Convegno di diritto penale, Bressanone, 1963, Cedam, Padova, 1964; citato anche in CANEPA G., Personalità e delinquenza, problemi di antropologia criminale e di criminologia clinica, Giuffrè, Milano, 1974, p. 256 e CANEPA M., MERLO S., Manuale di diritto penitenziario, Giuffrè, Milano, 2004, p. 108.


  10. Con la legge nº 1404 del 20 luglio 1934 istitutiva del Tribunale dei minorenni si prevedeva per la prima volta la creazione dei Centri di osservazione con lo scopo precipuo di fare l'esame scientifico del minorenne, stabilirne la vera personalità, e segnalare i mezzi più idonei per assicurare il recupero alla vita sociale. Con la legge del '34 il problema della delinquenza minorile veniva definitivamente collocato nell'area della non normalità bio-psichica e il suo trattamento delegato all'opera di esperti, anche se questi erano soltanto dei medici, cui si aggiungevano gli educatori. Si iniziava quindi a tenere in gran conto la personalità del minore, tanto che l'art. 11 riguardava proprio le "indagini sulla personalità del minore". Pertanto, veniva attribuita la massima importanza alla conoscenza della personalità, sia nella fase giudiziaria che in quella esecutiva e ciò allo scopo di individuare i fattori alla base della devianza e di ricercare i mezzi più idonei per assicurare il recupero alla vita sociale. Il settore penale degli adulti, invece, risultava ancora legato più ad esigenze custodialistiche che riabilitative. In tal senso si veda G. DE LEO, La giustizia dei minori, Einaudi, Torino 1981, p. 53.


  11. La Scuola Positiva (conosciuta anche come Scuola Criminale Antropologica di cui iniziatore fu il medico Cesare Lombroso) si propose di raccordare alla realtà-uomo e alla realtà-carcere gli annosi problemi sulla natura e la funzione della pena. Tale Scuola predispose la base per lo studio scientifico della personalità del delinquente attraverso lo studio concreto del reato come azione umana, usufruendo dei dati sperimentali dell'antropologia, della fisiopsicologia, della psicopatologia e della statistica criminale per adattare alle varie cause della delinquenza i vari rimedi. Il triplice merito della Scuola positiva fu: a) aver messo a fuoco il problema della personalità del delinquente nei suoi condizionamenti bio-psico-sociologici; b) aver calato il reato e il reo nella realtà individuale e sociale, dando vita agli indirizzi criminologici, antropologici e sociologici che si contendevano il campo della criminologia; c) aver aperto le frontiere alla "difesa sociale" con l'idea innovatrice della prevenzione speciale, della risocializzazione del delinquente e con l'intuizione dei "sostitutivi penali". In tal senso si veda MANTOVANI F., Il problema della criminalità, Cedam, Padova 1984, p. 37. L'affermazione della natura retributiva della pena, propugnata dai sostenitori della Scuola Classica verso la metà del secolo XIX (di cui i maggiori rappresentanti furono Cesare Beccaria, Giovanni Carmignani e Francesco Carrara), venne sostituita da un giudizio sulla pericolosità dell'autore del reato, cioè un giudizio prognostico sulla sua predisposizione a commettere nuovi reati. Ritenendo che il delinquente fosse fatalmente portato al delitto per effetto delle forze che agiscono dentro e fuori di lui, i sostenitori della Scuola Positiva affermarono che l'autore del delitto non va punito ma segregato dalla società per essere posto nella impossibilità di nuocere ulteriormente e, nei limiti del possibile, riadattato alla vita sociale. Ne conseguiva che i provvedimenti da adottarsi nei confronti dei delinquenti non debbano essere commisurati alla gravità del delitto commesso, ma alla pericolosità del soggetto. Si veda ANTOLISEI F., Manuale di diritto penale - Parte generale, Giuffrè, Milano, 1994, p. 34 ss. Per un'analisi più approfondita sulla scienza criminalistica italiana si veda FASSONE E., La pena detentiva in Italia dall'800 alla riforma penitenziaria, Il Mulino, Bologna 1980, p. 26.


  12. Il principio dell'osservazione e quello del trattamento erano stati già affermati nelle Regole minime per il trattamento dei detenuti di cui alla Risoluzione adottata il 30 agosto 1955, al Primo Congresso internazionale dell'ONU per la prevenzione del delitto ed il trattamento dei delinquenti. L'Ensemble de règles minima pour le traitement de détenus forniva delle indicazioni precise per tutti i Paesi membri, delle regole "minimali" sotto le quali non era più possibile rimanere. L'insieme degli strumenti per il trattamento cui faceva riferimento la risoluzione ONU, tra cui l'assistenza sociale individuale, l'educazione del carattere morale, l'analisi del passato sociale e criminale del condannato, delle capacità mentali, delle disposizioni personali, delle prospettive di risocializzazione, dovevano essere gestiti, inoltre, da specialisti (esperti del trattamento) considerata la scarsa preparazione del personale di custodia, e non solo nei paesi più arretrati. I risultati a cui si era giunti nell'Ensemble dell'ONU verranno poi ripresi dal parallelo Ensemble des règles minima, adottato il 29 gennaio 1973 dal Consiglio d'Europa e rivolto quindi, in primo luogo, agli membri della Comunità europea. Per una critica sul ritardo ventennale che la legislazione italiana ha avuto nei confronti delle Regole minime si veda SOLIVETTI L. M., Società e risocializzazione: il ruolo degli esperti nelle attività di trattamento rieducativo, in Rassegna di studi penitenziari, 1983, n. 1, pp. 259-261.


  13. AMATO N., Diritto delitto e carcere, Giuffrè, Milano 1987, pp. 175-176. Per una critica al modello medico - clinico sposato dalla legge del 1975 e sulla ingenua fiducia riconosciuta nelle capacità delle scienze e della criminologia che traspare dall'intento di rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause di disadattamento sociale dei condannati e degli internati (art. 13 comma 2°) si vedano DOLCINI E., La rieducazione del condannato tra mito e realtà, in GREVI V., Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario, Zanichelli, Bologna 1981, p. 55 ss.; DAGA L., Trattamento penitenziario, in Enciclopedia del diritto, Vol. XLIV, Giuffrè, Milano, 1992, p.1321.


  14. In tal senso si veda DAGA L., Trattamento penitenziario, in Enciclopedia del diritto, Vol. XLIV, Giuffrè, Milano, 1992, p.1321.


  15. Con tale formulazione il regolamento sembra introdurre un tasso di maggiore aderenza alla realtà rispetto a quanto non faccia la legge: l'accertamento dei bisogni sarebbe sintomo dell'abbandono di qualunque approccio deterministico (tanto medico che sociologico), laddove il minor interesse per il dato eziologico lascia spazio ad una rinnovata attenzione per il modo in cui il soggetto ha vissuto e vive le proprie esperienze. Così in DI GENNARO G., BONOMO M., BREDA R., Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione, Giuffrè, Milano,1994, pag. 91.


  16. La giurisprudenza, in merito all'acquisizione dei dati giudiziari ai fini della concessione di misure alternative, si è pronunciata in più sedi nel senso che il giudizio del Tribunale di Sorveglianza non deve fare riferimento né alla gravità del reato commesso, né alla pericolosità ritenuta dal giudice di cognizione, né, ovviamente, ai precedenti penali e giudiziari che della pericolosità costituiscono elementi sintomatici del soggetto interessato e ciò perché proprio tutti questi elementi (gravità dei reati commessi e personalità dell'autore) costituiscono gli elementi di base per l'esame scientifico della personalità e per l'individualizzazione del trattamento. In generale viene affermato che pur se il titolo e la gravità del reato per cui vi è stata condanna non sono determinanti per la concessione o meno di una misura alternativa, restano tuttavia elementi rilevanti per lo studio della personalità del condannato in relazione alla possibilità del suo reinserimento sociale e quindi non possono essere trascurati per il giudizio sulla sussistenza o meno di concreti elementi di miglioramento della personalità atti a rendere fondamentalmente prevedibile un graduale reinserimento del soggetto nella società. La valutazione concernente la gravità del reato o la personalità del suo autore, è assorbita in quella più ampia concernente le risultanze dell'osservazione scientifica della personalità che si fonda sull'acquisizione di dati biologici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo con cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze ed alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento. Per tali orientamenti si veda: Cassazione Penale, Sez. I dell'8 febbraio 1979, Vedovelli, in Cassazione penale, 1980, p. 552; Cassazione penale, Sez. I, 24 giugno 1982, Balido, in Rassegna penitenziaria criminologia, 1983, p. 872.


  17. MORRONE A., Il trattamento penitenziario e le alternative alla detenzione, Cedam, Padova, 2003, p. 33.


  18. PONTI, Compendio di criminologia, Edizioni libreria Cortina, Milano, 1999. La fase diagnostica tende a ricostruire la criminogenesi e la criminodinamica: la prima fornisce una spiegazione di come abbiano integrato le caratteristiche psicologiche del soggetto con le sue particolari esperienze di vita, con i fattori sociali e ambientali, con le circostanze situazionali al momento della commissione del delitto, così da derivarne la scelta criminosa. La seconda ha come obbiettivo la comprensione del come è stato compiuto il singolo delitto o si è sviluppato l'intero percorso criminale del soggetto, intendendosi per "come" non le modalità materiali di commissione di un atto, bensì l'intrecciarsi delle dinamiche psicologiche ed il loro interagire nelle motivazioni.


  19. tra il 1977 e il 1979 la Cassazione ha effettuato degli interventi con l'intento di far perfezionare il momento "diagnostico" che nei primi anni della riforma date le carenze, strutturali e di personale, insieme all'incertezza metodologica sul modo di condurre l'osservazione da parte dell'amministrazione, veniva condotto in modo del tutto arrangiato attraverso generici pareri del Direttore dell'istituto di pena e del Consiglio di disciplina. Così in Cassazione penale, Sez. I, 14 ottobre 1977, Callegaro, in Cassazione penale, 1979, p. 721 dove si afferma, in merito al provvedimento di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, che questo non può essere adottato sulla base di generici pareri del Direttore dell'istituto di pena o del consiglio di disciplina, ma per espressa disposizione di legge, presuppone un esame rigoroso della personalità del detenuto attraverso l'osservazione condotta per almeno tre mesi in istituto e l'acquisizione di dati precisi come risultato dell'osservazione medesima. L'art. 80 l. 1975 nº 354, per l'attività di osservazione, faculta l'amministrazione penitenziaria, ad avvalersi dell'opera di professionisti esperti di psicologia, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, essendo ovvio che l'osservazione della personalità deve essere effettuata con criteri scientifici, per un congruo periodo di tempo e ad opera di personale specializzato. La sezione di sorveglianza non può perciò deliberare prima di aver disposto l'esame della personalità del detenuto ad opera di tecnici specialisti e senza avere acquisito agli atti i risultati di un'osservazione protrattasi per non meno di tre mesi, che faccia presumere che i divieti e le prescrizioni da imporre all'affidando siano sufficienti a rieducarlo e a non farlo ricadere nel delitto. In tal senso si veda anche Cassazione penale, Sez. I, 1 dicembre 1978, Cellamare, in Cassazione penale, 1979, p.1615 e Cassazione penale, Sez. I, 15 febbraio 1979, Cicolani, in Cassazione penale, 1980, p. 541: ivi si ribadisce il concetto che l'affidamento in prova al servizio sociale richiede un "rigoroso esame della personalità del soggetto su basi scientifiche", ritenendosi insufficienti i pareri del Direttore dell'istituto di pena e del Consiglio di disciplina.


  20. Si veda Cassazione penale, sez. I, 6 febbraio 1979, Vedovelli, in Cassazione penale, 1980, p. 552. Ivi si asserisce che ai fini del giudizio prognostico positivo sul graduale reinserimento del soggetto nella società, "il mero passivo adempimento dei doveri della vita carceraria imposti al detenuto non può essere di per se idoneo, di regola come base esclusiva di riferimento per la formulazione di detto giudizio" essendo necessario che "nell'ambito della condotta regolare, sussistano elementi concreti di miglioramento della personalità del condannato, indicativi dei progressi da lui compiuti... i concreti elementi di miglioramento della personalità del condannato, si devono desumere dall'osservazione che deve essere effettuata nel corso di tutta l'esecuzione".


  21. come sottolineato in MORRONE A., Il trattamento penitenziario e le alternative alla detenzione, Cedam, Padova, 2003, p. 35: "il giudizio prognostico presenta dei margini di incertezza legati soprattutto al fatto che l'uomo è libero di scegliere le proprie condotte e che le previsioni sul comportamento umano sono fondate su un criterio statistico: il giudizio sulla futura condotta viene, infatti, espresso tenendo conto, per l'esperienza maturata e per le conoscenze acquisite, di quelle caratteristiche che più frequentemente si riscontrano in chi si è trovato in analoghe circostanze. Sebbene, quindi, la criminologia (ed in genere le scienze dell'uomo) forniscono un patrimonio cognitivo che può ridurre i margini di errore, si deve avere consapevolezza della relatività della prognosi criminale.


  22. In tal senso si veda la decisione della Sezione del Tribunale di sorveglianza di Milano, 13 luglio 1981, Giacometti, in Rassegna penitenziaria e criminologica, 1982, p. 826. ivi si afferma che ai fini di un giudizio prognostico ai fini della concessione dell'affidamento, fosse insufficiente un'osservazione del detenuto che si limitasse a vagliarne il comportamento e l'atteggiamento nel solo ambito intramurario, mentre era anche indispensabile un'inchiesta sociale da effettuare nell'ambiente di provenienza del soggetto o in quello in cui il soggetto deve farne ritorno vagliandone le possibili reazioni. Sempre della stessa Sezione si veda: Sez. di sorveglianza Milano, 6 ottobre 1981, D'Elia, in Foro italiano, 1981, II, p. 525 in cui si afferma che "l'osservazione può consistere nell'indagine socio-familiare svolta dal servizio sociale e nel rapporto informativo del Direttore dell'istituto, non richiedendosi necessariamente l'accertamento di specifici accertamenti tecnici"; Sez. di sorveglianza Milano, 4 giugno 1981, Ruvolo, in Foro italiano, 1981, II, p. 526: il giudizio sulla concedibilità o meno dell'affidamento "non può consistere soltanto nell'indagine socio-familiare svolta dal servizio sociale in un breve lasso di tempo".


  23. Si veda a tale proposito Cassazione penale, Sez. I, 19 febbraio 1979, Lo Vasto, in La Giustizia penale, 1980, p. 12: "l'esito favorevole dell'osservazione scientifica della personalità, quale componente del trattamento rieducativo individualizzato, è condizione indispensabile per la concessione al condannato dell'affidamento in prova al servizio sociale. Ciò peraltro, non significa che l'osservazione della personalità debba sempre basarsi sulla utilizzazione di specifici strumenti tecnici e di personale dotato di particolari cognizioni tecniche. È, pertanto, illegittimo il diniego della predetta misura alternativa sul rilievo che l'esito favorevole del trattamento rieducativo sia fondato su di una osservazione "non scientifica" della personalità. Analogamente si veda Cassazione penale, Sez. I, 20 dicembre 1985, Bonaiuto, in Cassazione penale, 1987, p. 650. Per una decisione di segno contrario, nel senso che viene sottolineata l'importanza dell'osservazione, si veda: Cassazione penale, Sez. I, 29 marzo 1985, La Rosa, in Cassazione penale, 1986, p. 1178: "il giudizio concernente l'adozione delle misure alternative alla detenzione è fondato sulle risultanze del trattamento individualizzato condotto sulla base dell'esame scientifico della personalità e la relativa motivazione non può limitarsi a formule di stile o al semplice richiamo di testi normativi …"


  24. In tal sensi si veda DI GENNARO G.- BREDA R. - LA GRECA G, Ordinamento penitenziario e misure alternative alla detenzione, Giuffrè, Milano 1997, p. 89.


Autore: Massimo Mencaroni e Anna Maria Daniele




Scarica questo articolo nel tuo computer  

Download Articolo
© 2007 Scienzaonline.com


Acquista il Cd-Rom di Scienzaonline
Acquista scienzaonline.com in Cd-Rom!

Elenco Materie

    Medicina
    Scienze Naturali
    Astronomia
    Paleontologia
    Archeologia
    Genetica
    Geologia
    Antropologia
    Matematica
    Fisica
    Chimica
    Epidemiologia
    Ambiente
    Malacologia
    Nucleare
    Tecnologia
    Etica
    Informatica
    Giochi e Rompicapi
    Eventi
    Sessuologia
    Botanica
    Zoologia


Link Partner

 Il Portale della Paleontologia Italiana Paleofox.com
 Agenzia Stampa Agenziastampa.org





   Autorizzazione del Tribunale di Roma n 229/2006 del 29/05/2006 Giornale a periodicità quotidiana - Pubblicato a Roma - V. A. De Viti de Marco, 50
   Direttore Responsabile: Guido Donati