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Articolo pubblicato il 17-05-2004
di Anna Maria Daniele
Numero 5 - Anno I 17 Maggio 2004
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Inquinamento acustico e tutela alla salute
La protezione alla salute è recepita come diritto soggettivo assoluto, relativo alla personalità dell'individuo e fondato sull'articolo 32 della Costituzione.
L'inquinamento causato dal rumore è inteso come la presenza in un determinato ambiente, di suoni di frequenza e/o d'intensità eccessiva, tali che le persone che ci vivono e ci lavorano risentono da un semplice disturbo a danni alla psiche, al sistema nervoso, all'equilibrio endocrino e all'apparato uditivo.
Pertanto, la presenza di rumori intollerabili per l'uomo può diventare patogena e per questo lesiva alla salute.
La tutela apprestata in sede civile, in questi casi, è sia una tutela risarcitoria sia una tutela inibitoria. Si intende per la prima, la richiesta della riparazione del danno, per la seconda, la richiesta di vietare la prosecuzione della violazione di un obbligo.
Spesso, tuttavia, questo genere di garanzie è solo successivo ad un ormai consolidato danno alla salute. Per questa tardività di intervento, le stesse si presentano esigue e inutili.
Il codice di procedure civile ci viene incontro apprestando una tutela preventiva nel caso in cui si ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile. Essa consiste nell'emanazione da parte di un giudice di un provvedimento idoneo, secondo le circostanze, ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione nel merito. Il provvedimento è caratterizzato da atipicità, questo significa che il giudice ne definirà il contenuto a seconda dalle esigenze.
Parte della giurisprudenza ha ritenuto che in questa circostanza (nel caso in specie quando vi sia un'alta probabilità che un rumore possa ingenerare una lesione alla salute e il tempo occorrente per la decisione finale possa determinare pregiudizi irreparabili) si possa applicare, altresì, l'articolo 844 del codice civile.
Quest'ultimo stabilisce che il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore o di esalazioni, rumori, scuotimento o simili propagazioni, derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto riguardo alla condizione dei luoghi.
Come si evidenzia dal dato letterale della norma, questa si riferisce ad immissioni che avvengono tra proprietari di fondi vicini e la stessa, quindi, non è volta a tutelare diritti diversi come quello alla salute. Quest'orientamento, quindi, ha negato l'applicazione di tale rimedio (844) nel caso di inquinamento da rumore che incide sulla salute, stabilendo come unico mezzo quello apprestato dall'articolo 700 del codice di procedura civile.
Per l'applicazione di quest'ultimo è necessario che si provi la sussistenza con alta probabilità di un pregiudizio imminente ed irreparabile.
Per quest'ultimo orientamento la valutazione del grave pregiudizio, però, è legata (nonostante la sua inapplicabilità come rimedio tipico) all'articolo 844 del codice civile. Lo stesso, infatti, segnala un criterio per stabilire il limite oltre il quale il rumore si ritiene eccessivamente forte: l'intollerabilità delle immissioni.
Per calcolarla la giurisprudenza utilizza dei metodi diversi. Alcuni si basano sul criterio "assoluto" che consiste nell'individuare la rumorosità ammissibile in una determinata zona fissando un limite rigido di tollerabilità, passato il quale i rumori sono ritenuti inquinanti
Viceversa il criterio "relativo o comparativo" che "raffronta la fonte sonora contestata con il valore medio del rumore di fondo. Valore, questo, da identificare con il complesso di rumori di origine varia e spesso non identificabile, continui e caratteristici del luogo, sui quali si innestano di volta in volta" (trib. di Catania ord. 13 dic. 2003)
Da ricordare che nel 1991 (1 marzo) è stato emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha fissato i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente all'esterno. Stabilendo un limite di 3 db in periodo notturno e 5 db in periodo diurno. Questo decreto è in realtà attuativo della legge 833 del 1987, mirante a garantire l'uniformità delle condizioni di salute sul territorio nazionale sotto il profilo dell'inquinamento della prevenzione e della ricerca clinica. Per la qual cosa, la giurisprudenza ha ritenuto l'inapplicabilità della stessa ai rapporti tra i privati perché la norma, come è chiaro, regola i rapporti tra privati e pubblica amministrazione, visto l'interresse pubblico cui è finalizzata la stessa.
Per la qual cosa intollerabili possono considerarsi anche le immissioni di rumore che non superano i limiti determinati dalla normativa richiamata.
Per riassumere, il privato nel caso in cui gli sia stato provocato un danno alla salute può agire per il risarcimento del danno e per l'azione inibitoria. Se prova che la prosecuzione delle immissioni durante lo svolgimento del processo può determinare danni irreparabili, il giudice può accordare una tutela preventiva il cui contenuto prende forma in relazione alle esigenze prospettatesi in concreto. La prova deve vertere sulla sussistenza della tollerabilità o meno del rumore, che può desumersi tra i vari criteri definiti e dalla legge e dalla giurisprudenza stessa secondo l'orientamento maggioritario dal c.d." criterio relativo o comparativo".
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Autore: Annamaria Daniele
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